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L’inesistenza di un titolo di proprietà dei fondi in capo all’impresa agricola non determina l'insussistenza di un rapporto di lavoro. Vittoria in Corte d’Appello per lo Studio Legale Carozza.

Corte di Appello di Napoli, sentenza 419 del 2021.

La Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che, a fronte del ricorso di una lavoratrice avverso il disconoscimento dell’INPS, aveva dichiarato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra una lavoratrice e un’impresa agricola.

Avverso la statuizione di primo grado era insorto l’INPS, censurando la decisione in diversi punti, lamentando l’erronea valutazione del materiale probatorio e chiedendo di rigettare le richieste della lavoratrice.

La Corte di Appello ha rilevato che il raffronto tra i dati emergenti dal verbale ispettivo, dalle dichiarazioni acquisite nell’immediatezza, dalla documentazione allegata e le risultanze dell’istruttoria induce a ritenere sussistente tra la lavoratrice e l’impresa agricola un rapporto di lavoro subordinato proprio negli anni oggetto della contestazione dell’Istituto previdenziale. Nello specifico, infatti, nel verbale è segnalato che l’impresa agricola coltivava taluni fondi su cui, dall’istruttoria svolta in giudizio, è emerso che rendeva la propria prestazione la lavoratrice. La Corte di Appello, dunque, ha avvalorato la decisione del Tribunale che aveva ritenuto complessivamente adeguata e persuasiva la prova offerta in ordine alla subordinazione della lavoratrice rispetto all’azienda agricola.

La Corte di Appello ha poi sottolineato che il dato formale dell’inesistenza di un titolo di proprietà dei fondi in favore dell’impresa agricola non può riflettersi negativamente sui lavoratori, dal momento che è apparsa provata l’esistenza di una realtà lavorativa di fatto al netto del rilievo, di tipo formale, contenuto nel verbale ispettivo in ordine all’assenza di un valido titolo di proprietà o possesso in capo all’azienda agricola dei fondi su cui la lavoratrice rendeva la prestazione. In proposito, la Corte di Appello ha richiamato la costante giurisprudenza della Cassazione per cui i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice.

5 maggio 2021

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