L'indennità di risultato è una retribuzione accessoria di carattere premiale: l’attribuzione non è automatica.
Tribunale di Parma, sentenza 43 del 2020.
Il comandante della Polizia Municipale di Parma proponeva ricorso contro il Comune perché venisse accertato il suo diritto alla retribuzione di risultato come prevista dal contratto individuale.
Il comandante aveva sottoscritto un contratto a tempo determinato per lo svolgimento dell'incarico dirigenziale di direttore del settore sicurezza. Il contratto di lavoro prevedeva una retribuzione fondamentale, una retribuzione di posizione ed una retribuzione di risultato da liquidarsi in base alle regole di valutazione previste dal Comune di Parma.
Nel 2011 il comandante veniva tratto in arresto in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare per diversi reati commessi durante il servizio.
Il Comune di Parma sospendeva l’interessato dal servizio ed avviava il procedimento disciplinare.
Il comandante successivamente rassegnava le dimissioni.
Il Tribunale di Parma condannava, poi, il comandante per corruzione, tentata concussione, peculato, abuso d'ufficio e truffa ai danni del Comune di Parma.
Il nucleo di valutazione del Comune di Parma, a conclusione della procedura di valutazione dei dirigenti, approvava le schede di giudizio e di valutazione finale, attribuendo al ricorrente un punteggio complessivo che non consentiva l’accesso alla retribuzione di risultato.
La valutazione negativa del nucleo di valutazione non riguardava, dunque, né gli obiettivi strategici, né quelli di programma bensì il parametro costituito dalle attitudini/capacità del dirigente. L’interessato ha ottenuto valutazioni negative, ossia con decurtazione di punteggio, per quanto riguarda i diversi profili concernenti, tra l’altro, la correttezza degli atti amministrativi e l’adeguatezza dei comportamenti.
Il punteggio negativo attribuito per quanto riguarda i parametri specifici attinenti alla valutazione delle attitudini/capacità dirigenziali trova giustificazione nelle circostanze che il comandante sia stato condannato dal Tribunale di Parma ad una pena di reclusione per i reati di tentato abuso d'ufficio, corruzione, peculato d'uso e truffa ai danni del Comune. La condanna non poteva non riverberarsi negativamente sulla valutazione relativa non solo a quei parametri che coinvolgono specificatamente giudizi relativi alla conformità delle condotte del dirigente alle norme di legge ma che, più in generale, implicano un giudizio di adeguatezza delle capacità ed attitudini nel ruolo dirigenziale. Presupposto necessario per il positivo superamento della valutazione relativa alla performance dirigenziale appare, infatti, necessariamente la messa in atto, da parte del dipendente pubblico, di condotte conformi alla legge ed ai principi di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione ed a dovere di adempiere le funzioni pubbliche con disciplina ed onore.
L'attribuzione di un punteggio negativo, seppur non espressamente previsto nei criteri previsti dalle fonti comunali, appare infatti finalizzata a stigmatizzare i gravi comportamenti ed illeciti.
L'indennità di risultato è una retribuzione accessoria di carattere premiale, la cui attribuzione non è automatica ma discrezionale, posto che dipende dalla positiva valutazione dei risultati delle attività svolte dal dirigente. La mancata attribuzione di tale trattamento economico da parte del nucleo di valutazione del Comune di Parma appare pienamente giustificata in quanto il raggiungimento degli obiettivi è condizione necessaria ma non sufficiente in quanto precondizione per l'erogazione di qualsivoglia trattamento premiale è l'adozione, da parte del dirigente, di comportamenti e condotte improntate al rispetto del principio di legalità e conformi ai principi costituzionali.
Il Tribunale ha, pertanto, rigettato la domanda del comandante.
10 giugno 2020