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L'indennità di mancato preavviso di licenziamento non è esigibile nei confronti dell'impresa committente se risulta essere maturata dopo la cessazione del contratto di appalto

Corte di Cassazione,  sentenza n. 22728 del 2013.

Un lavoratore chiedeva al Tribunale la condanna della società committente del proprio datore di lavoro al pagamento della somma dovutagli a titolo di indennità di mancato preavviso del licenziamento comunicatogli dalla società appaltatrice.
Il Tribunale e la Corte di Appello rigettavano la richiesta ritenendo che non ricorrevano i presupposti per l'affermazione della responsabilità solidale nei confronti della società committente ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 276/2003, in quanto il contratto d'appalto intercorso tra le imprese era cessato ancor prima che il lavoratore venisse licenziato dall'appaltatrice, quale sua datrice di lavoro, per cui il trattamento retributivo preteso non era sorto nella vigenza del predetto contratto, essendo, invece, la conseguenza dell'autonoma scelta successiva della società datrice di lavoro di interrompere in tronco il rapporto lavorativo.
Tribunale e Corte di Appello ritenevano, inoltre, non provato che tale atto di risoluzione fosse dipeso dalla cessazione dell'appalto, per cui, difettando qualsiasi collegamento, sia temporale che causale, tra il licenziamento e l'appalto non poteva essere affermata una responsabilità solidale dell'impresa committente.
La Corte di Cassazione ha confermato che l'indennità sostitutiva del preavviso può essere oggetto di responsabilità solidale del committente e dell'appaltatore nel contratto d'appalto di opere o di servizi, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 276/2003, quando vi è la prova dell'esistenza di un nesso causale tra il recesso dal rapporto di lavoro e l'appalto.
Il Supremo Collegio ha affermato che nel caso esaminato il contratto d'appalto era cessato ancor prima che il rapporto di lavoro venisse risolto dal datore di lavoro per ragioni non risultate connesse all'esecuzione dell'appalto intercorso in precedenza con la società committente e, dunque, l'indennità di mancato preavviso del licenziamento non era esigibile nei confronti dell'impresa committente dal momento che tale indennità era maturata quando il contratto d'appalto era già cessato.
Il credito in questione non derivava dalla prestazione lavorativa resa nell'esecuzione del contratto d'appalto, bensì dall'autonoma scelta imprenditoriale del datore di lavoro, successiva alla conclusione dell'appalto. Il credito invocato non era attinente alla fine dell'appalto e, dalla stessa motivazione del licenziamento, non emergeva alcun legame tra lo stesso ed il contratto d'appalto.
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del lavoratore condannandolo alle spese del giudizio nella misura di Euro 1550,00.

23/12/2013

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