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L’handicap è uno stato di diritto tutelabile.

Corte di Cassazione, sentenza 4833 del 2023.

Il Tribunale di Genova si è pronunciato sull'opposizione proposta dall'INPS, ai sensi dell'articolo 445-bis del Codice di procedura civile, e ha dichiarato una signora portatrice di handicap grave ai sensi della legge 104/1992 articolo 3 comma 3 art. 3, comma 3. Il Tribunale ha disatteso l’eccezione di carenza di interesse ad agire avanzata dall’INPS per assenza dell'indicazione dello specifico beneficio che l’interessata intende conseguire in relazione allo stato di handicap grave.

L'INPS ha proposto ricorso per cassazione, respinto dalla Suprema Corte.

La Corte di Cassazione, in tema di accertamento tecnico preventivo, ravvisa la sussistenza dell'interesse ad agire per il riconoscimento della condizione di portatore di handicap grave, anche a prescindere dalla specificazione del beneficio che, in forza di tale riconoscimento, si rivendica.

La legge 104/1992, improntata a una visione unitaria e a una tutela ad ampio raggio della persona disabile nelle multiformi estrinsecazioni della vita, configura la condizione di portatore di handicap come un vero e proprio status, come una qualità giuridica che contraddistingue la persona che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa.

A tale condizione psicofisica, che dev'essere accertata ad opera delle commissioni mediche, si correlano una pluralità indeterminata di situazioni soggettive attive e passive e una vasta gamma di misure volte a rimuovere le discriminazioni che l'handicap ingenera. Tali misure si collocano non soltanto sul versante meramente assistenziale, ma anche su quello dell'inclusione.

La citata condizione della persona assume un pieno rilievo giuridico, in quanto si raccorda al fondamentale compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale impediscono il pieno sviluppo della persona umana.

L'istanza tesa al semplice riconoscimento di tale stato psicofisico non richiede altra indicazione al fine di integrare l'interesse ad attivare il procedimento di cui all'articolo 445-bis del Codice di procedura civile, laddove il medesimo stato sia stato in concreto negato dal soggetto che istituzionalmente ha il potere di accertarlo.

Alla speciale protezione che l'ordinamento appresta fa riscontro il riconoscimento dell'interesse ad agire, che rafforza e rende effettiva la tutela giurisdizionale dei diritti. Una diversa, più restrittiva, interpretazione propizierebbe il moltiplicarsi di azioni meramente esplorative, con conseguente aggravio del contenzioso.

Il riconoscimento dell'interesse all'accertamento dello stato di handicap grave si raccorda a una molteplicità di vantaggi, tangibili e concreti, ciascuno espressione della protezione che la Repubblica si è impegnata a garantire al disabile e che non può non riverberarsi sull'interesse ad agire e sul versante della tutela giurisdizionale.

1 giugno 2023

 

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