L’azione di ripetizione dell’indebito per la restituzione di somme corrisposte a titolo di retribuzione è soggetta alla prescrizione decennale.
Corte di Cassazione, sentenza 27080 del 2020.
La Corte di Appello di Roma, in accoglimento dell'impugnazione proposta dall'Ente Autonomo Nazionale D'Abruzzo Lazio e Molise, condannava due lavoratrici a restituire all'Ente le somme percepite a titolo di indennità mensile pensionabile ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R.68/1984.
L'Ente aveva agito in giudizio per ottenere la restituzione di detta indennità pensionabile sul presupposto che la stessa fosse stata indebitamente erogata.
La Corte di Appello dava atto preliminarmente dell’illegittimo riconoscimento del diritto all'indennità mensile pensionabile e dichiarava nulla la clausola dell'atto transattivo concernente il riconoscimento del diritto all'indennità mensile pensionabile. La Corte di Appello respingeva, poi, l'eccezione di prescrizione sollevata dalle appellate in ragione del fatto che, trattandosi di indebito, dovesse applicarsi la prescrizione decennale.
Le lavoratrici hanno proposto ricorso per cassazione denunciando, tra l’altro, la violazione o falsa applicazione delle norme in materia di prescrizione quinquennale, sostenendo che, nel caso di specie, non possa discutersi di indebito svincolato dal rapporto di lavoro, con la conseguenza che la prescrizione è da ritenersi maturata in cinque anni.
La Cassazione, rifacendosi ad una consolidata giurisprudenza, ha affermato, invece, che l’azione di ripetizione di indebito per la restituzione di somme corrisposte periodicamente a titolo di retribuzione è soggetta alla ordinaria prescrizione decennale e non a quella quinquennale, perché nell’indebito la periodicità è frutto delle erogazioni effettuate e poi risultate non dovute, sicché il credito sorge a causa e nel momento in cui è effettuata l’indebita erogazione. Il regime della prescrizione, dunque, è decennale, diversamente dai crediti retributivi, in cui la necessità di pagamenti a cadenze temporali prefissate è stabilita ex ante e trova la sua causa nelle stesse attribuzioni patrimoniali.
14 gennaio 2021