Istituito il Fondo di solidarietà residuale
Ministero del Lavoro, decreto del 7 febbraio 2014
La legge 92/2012 prevede per i settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale, che vengano costituiti, previa stipula di accordi collettivi e contratti collettivi, da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali fondi di solidarietà bilaterali con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa.
In alternativa, per i settori nei quali siano operanti consolidati sistemi di bilateralità, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali possono adeguare le fonti normative ed istitutive dei rispettivi fondi bilaterali ovvero dei fondi interprofessionali alle finalità di garanzia di una tutela nelle ipotesi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa.
Per i settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali comunque superiori ai quindici dipendenti, non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, per i quali non siano stati stipulati accordi collettivi volti all'attivazione di un Fondo, è prevista l'istituzione di un fondo di solidarietà residuale cui contribuiscono i datori di lavoro.
Il Ministero con il decreto di recente pubblicazione ha, quindi, costituito il Fondo residuale per i settori, tipologie di datori di lavoro con più di quindici dipendenti non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale per i quali non sia stato costituito un fondo originato da un accordo collettivo ovvero che siano esclusi dal campo di applicazione del fondo di settore per la tipologia dei datori di lavoro.
Secondo il provvedimento ministeriale, il Fondo è definitivamente istituito presso l'INPS. L'Istituto è tenuto a provvedere, con un successivo proprio atto, per individuare i soggetti tenuti al versamento del contributo al Fondo.
16/06/2014