Articolo

Istituito il Fondo di solidarietà residuale

Ministero del Lavoro,  decreto del 7 febbraio 2014

La legge 92/2012 prevede per i settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione  salariale, che vengano costituiti, previa stipula di accordi collettivi e contratti collettivi, da parte  delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali fondi di solidarietà bilaterali con la  finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività  lavorativa.
In alternativa, per i settori nei quali siano operanti consolidati sistemi di bilateralità, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali possono adeguare le fonti normative ed istitutive dei rispettivi fondi bilaterali ovvero dei fondi interprofessionali alle finalità di garanzia di una tutela nelle ipotesi di riduzione o sospensione dell'attività  lavorativa.
Per i settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali comunque superiori ai quindici  dipendenti, non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, per i quali non siano stati stipulati accordi collettivi volti all'attivazione di un Fondo, è prevista l'istituzione di  un  fondo  di solidarietà residuale cui contribuiscono i datori di lavoro.
Il Ministero con il decreto di recente pubblicazione ha, quindi, costituito il Fondo residuale per i settori, tipologie di datori di lavoro con più di quindici dipendenti non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale per i quali non sia stato costituito un fondo originato da un accordo collettivo ovvero che siano esclusi dal campo di applicazione del fondo di settore per la tipologia dei datori di lavoro.
Secondo il provvedimento ministeriale, il Fondo è definitivamente istituito presso l'INPS. L'Istituto è tenuto a provvedere, con un successivo proprio atto, per individuare i soggetti tenuti al versamento del contributo al Fondo.

16/06/2014

Condividi questo articolo: