Iscrizione Gestione Commercianti e attività di riscossione dei canoni di locazione.
Corte di Cassazione, sentenza 17328 del 2016.
Il socio accomandatario di una SAS riceveva un avviso di addebito dall’INPS per contributi da versare alla Gestione Commercianti. L’interessato proponeva opposizione lamentando che non sussistevano le condizioni per una siffatta iscrizione.
L’INPS pretendeva l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti quando, invece, l’interessato svolgeva un'attività che non era finalizzata alla prestazione di servizi in favore di terzi, né ad atti di compravendita o di costruzione, per cui la stessa non esorbitava da quella che era la semplice gestione degli immobili concessi in locazione.
Il presupposto per l’iscrizione alla gestione commercianti è lo svolgimento di attività commerciale. Quanto alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario, l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: siano titolari o gestori in proprio di imprese che siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia; abbiano la piena responsabilità dell'impresa; partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli.
Quindi il presupposto imprescindibile è che per l'iscrizione alla gestione commercianti vi sia un esercizio commerciale, la gestione dello stesso come titolare o come familiare coadiuvante o anche come socio di SRL che abbia come oggetto un esercizio commerciale.
Secondo la Corte di Cassazione, tale pressuposto non ricorreva nel caso specifico ove il socio accomandatario svolgeva mera attività di riscossione dei canoni di tre immobili concessi in locazione. Non vi è obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti da parte del socio accomandatario di un immobile nel momento in cui la mera attività di riscossione dei canoni di locazione è inerente al godimento dei beni stessi non configurando attività commerciale, non essendo questa, finalizzata alla prestazione di servizi a terzi, a compravendite o costruzioni.
14 settembre 2016