Invalidità civile ed ATP: verifica dei requisiti amministrativi a seguito del decreto di omologa
INPS, messaggio 4818 del 2015.
La disciplina processuale per i procedimenti inerenti le prestazioni economiche per invalidità civile, cecità civile, sordità civile prevede che il decreto di omologa, emesso dal giudice a seguito dell’accertamento sanitario del CTU, sia notificato all’Inps che provvede al pagamento delle prestazioni entro 120 giorni, previa verifica di tutti i requisiti amministrativi.
Per la liquidazione della prestazione di invalidità civile, a seguito di accertamento tecnico preventivo (ATP) omologato dal giudice o di eventuale sentenza dichiarativa dello stato sanitario, è quindi necessario che si verifichi: il grado d’invalidità riconosciuto in sede di ATP e la presenza degli altri requisiti amministrativi.
Alla luce delle recenti pronunce della Corte di Cassazione, il Giudice, ove disposta la consulenza tecnica d’ufficio, è tenuto, col decreto di omologa, ad attenersi alle conclusioni di ordine sanitario del CTU. La Corte ha chiarito che, in caso di contrasto tra decreto di omologa e CTU, si dovrà avere riguardo alle sole conclusioni del consulente. Pertanto sarà tale grado di invalidità, dichiarato dal CTU, secondo l'INPS, a dover essere preso in considerazione.
L'INSP dovrà riconoscere la prestazione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Nel caso in cui, invece, la CTU riconosca la sussistenza del requisito sanitario da una data successiva alla domanda, per data di decorrenza della prestazione deve intendersi il primo giorno del mese in cui è dichiarata l’insorgenza dello stato invalidante.
Pur in presenza del presupposto sanitario, l'INPS negherà la prestazione nel caso di: omessa presentazione della domanda amministrativa; mancata corrispondenza tra la prestazione richiesta in via amministrativa e il requisito sanitario accertato dalla CTU e omologato dal Giudice; decadenza dell’azione giudiziaria; assenza del requisito dell’età all’atto della domanda amministrativa o all’atto dell’insorgenza dello stato invalidante dichiarato dal giudice; insussistenza del requisito reddituale ed inesistenza del requisito del mancato svolgimento dell’attività lavorativa.
07/09/2015