Invalidità civile e assegno sociale: per la valutazione dei redditi per la maggiorazione sociale e l'incremento della maggiorazione: vale il criterio di competenza.
INPS, messaggio 4111 del 2017.
Con precedente messaggio, l'INPS, in materia di verifica dei dati reddituali per i titolari di prestazioni di invalidità civile, cecità e sordità, ha recepito l’orientamento espresso nella sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite 12796/2005, in base al quale, per la determinazione del limite reddituale devono essere considerati anche gli arretrati, purché non esclusi del tutto da specifiche norme di legge, non nel loro importo complessivo, ma nelle quote maturate per ciascun anno di competenza.
Nel computo dei redditi in tema di liquidazione delle prestazioni suddette, gli arretrati devono essere calcolati non nel loro importo complessivo, ma sulla base dei ratei maturati in ciascun anno di competenza, come già previsto in materia di assegno sociale (criterio di competenza).
L'INPS ha fornito ulteriori chiarimenti relativamente alle maggiorazioni sociali di cui all’articolo 70 della 388/2000 e all’incremento delle maggiorazioni di cui all’articolo 38 della legge 448/2001, entrambi previsti per l’assegno/pensione sociale e per le prestazioni di invalidità civile.
L'INPS nella valutazione relativa alla sussistenza dei requisiti reddituali per l’accesso alle suddette prestazioni, in mancanza di specifici riferimenti normativi, ha finora adottato il cosiddetto criterio di cassa, ovvero ha computato gli importi in capo agli interessati in base ai periodi in cui ne hanno avuto la materiale disponibilità.
Il principio espresso dalla Suprema Corte ha portata generale perché ha stabilito che in ogni caso in cui l’erogazione dei benefici previdenziali o assistenziali sia rapportata ad un limite di reddito, per la determinazione di tale limite devono essere considerati anche gli arretrati non nel loro importo complessivo, ma nelle quote maturate per ciascun anno di competenza.
Tanto le maggiorazioni quanto gli incrementi di maggiorazione hanno carattere accessorio rispetto all’assegno sociale e alle prestazioni assistenziali di invalidità: è logico e coerente estendere ad essi lo stesso criterio di computo adottato per le prestazioni principali a cui accedono.
L'INPS ha quindi disposto, in materia di assegno sociale, pensione sociale e prestazioni assistenziali di invalidità (invalidità civile, cecità e sordità), ai fini del riconoscimento delle maggiorazioni sociali, nonché dell’incremento delle maggiorazioni stesse, che i redditi, del solo richiedente o cumulati con quelli del coniuge, debbano essere computati imputando ciascuno dei ratei di eventuali arretrati all’anno di competenza degli stessi (criterio di competenza).
Di conseguenza le strutture territoriali INPS, al fine di dare applicazione alla suddetta disposizione, in fase di acquisizione dei redditi dovranno ripartire manualmente gli importi arretrati per anno di competenza.
18 dicembre 2017