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Integra reato la condotta del datore di lavoro che omette l'esibizione di specifici documenti richiesti dall'Ispettorato del Lavoro.

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza 35170 del 2017.

L’amministratore unico di una società proponeva ricorso avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all’articolo 4 della legge 628/1961 per avere omesso di rispondere alla richiesta del personale dell'Ispettorato provinciale di esibire e fornire documentazione in materia di lavoro.

La Suprema Corte ha respinto il ricorso.

L’articolo 4 della legge 628/1961, nel disciplinare i compiti attribuiti all'Ispettorato del lavoro, in essi venendo incluso anche quello di raccogliere tutte le notizie e le informazioni sulle condizioni e lo svolgimento della produzione nazionale e delle singole attività produttive, di compiere, in genere, tutte le rilevazioni, indagini ed inchieste delle quali fosse incaricato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, prevede che coloro che, legalmente richiesti dall'Ispettorato di fornire notizie, non le forniscano o le diano scientemente errate ed incomplete, sono puniti con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a Lire un milione.

È penalmente sanzionato l'inadempimento di coloro che, legalmente interrogati dall'Ispettorato di procurare notizie, non le forniscano. Il riferimento è a tutti quei soggetti, tra cui evidentemente quindi anche i datori di lavoro, che, in ragione del collegamento tra funzione svolta e contenuto di quanto specificamente richiesto dall'ispettorato, possano fornire le notizie predette, sì che una più specifica delimitazione dei destinatari sarebbe indebitamente e contraddittoriamente limitativa rispetto al fine di consentire all'Ispettorato l'esercizio dei poteri conferitigli.

E’ indebita ogni lettura della norma che pretenda di escludere dalla nozione di notizie quelle che siano rappresentate in documenti, posto che in tal modo si perverrebbe ad un esito del tutto irragionevole ed incomprensibile sul piano logico, facendo dipendere la sanzione penale dal fatto che le notizie siano appunto incorporate o meno in documenti, e contrastante anche con l'ampia dizione utilizzata nella specie dal legislatore, conseguentemente insuscettibile di interpretazioni mutilanti e parziali.

È sanzionabile, dunque, anche l'omessa risposta del datore di lavoro anche alla richiesta di documentazione. La sanzione penale non può riguardare, però, la mancata risposta alla richiesta di trasmissione di generica documentazione di lavoro ma solo quelle condotte omissive che siano conseguenti a richieste formulate in termini specifici.

Nel caso affrontato, la richiesta rivolta all'imputato ha avuto ad oggetto non già la trasmissione di generica documentazione bensì segnatamente del libro unico di lavoro, delle comunicazioni obbligatorie e di instaurazione del rapporto di lavoro o della lettera di assunzione, dei prospetti paga sottoscritti dal lavoratore con prova dell'avvenuto pagamento e delle delega al professionista per l'elaborazione del libro unico.

18 giugno 2020

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