Insufficienza mentale ed indennità di accompagnamento.
Corte di Appello di Napoli, sentenza 6089 del 2016.
Un soggetto affetto da insufficienza mentale di grado medio-grave vedeva respinta la propria domanda di indennità di accompagnamento. L’interessato si rivolgeva allo Studio Legale Carozza per agire in giudizio contro il provvedimento dell’INPS.
Il Tribunale accoglieva la domanda proposta di riconoscimento della indennità di accompagnamento.
L'INPS proponeva appello avverso al sentenza di primo grado. L'interessato si rivolgeva ancora allo Studio Legale Carozza per essere difeso nel procedimento di appello.
La Corte di Appello ha rigettato il ricorso dell'INPS.
Le condizioni previste dalla legge 18/1980 per l’attribuzione dell’indennità di accompagnamento consistono alternativamente nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore, oppure nella incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza. La situazione di non autosufficienza, che è alla base del riconoscimento del diritto in esame, è caratterizzata, pertanto, dalla permanenza dell’aiuto fornito dall’accompagnatore per la deambulazione, o dalla quotidianità degli atti che il soggetto non è in grado di svolgere autonomamente; in tale ultimo caso è la cadenza quotidiana che l’atto assume per la propria natura a determinare la permanenza del bisogno, che costituisce la ragione stessa del diritto.
E' configurabile un diritto all'indennità di accompagnamento in relazione a tutte quelle malattie che, per il grado di gravità espresso, comportano una consistente degenerazione del sistema nervoso ed una limitazione delle facoltà cognitive, o che cagionano infermità mentali con limitazioni dell'intelligenza e che, nello stesso tempo, richiedono una giornaliera assistenza farmacologia al fine di evitare aggravamenti delle già precarie condizioni psicofisiche nonché incombenti pericoli per sé e per altri. Queste condizioni patologiche rendono a diverso titolo necessaria una continua assistenza giornaliera, giustificante il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, in attuazione di quegli obblighi di assistenza sociale, il cui adempimento si mostra indispensabile per infermità che, come attesta la realtà fattuale, sono sempre più spesso destinate a gravare sulla vita delle famiglie che vedono uno dei loro componenti colpiti dalle suddette malattie.
25 novembre 2016