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Innovazioni per il welfare aziendale.

Legge 208 del 2015.

La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto innovazioni per le ipotesi di welfare aziendale con modifiche del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

Non costituiscono reddito di lavoro dipendente l’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari, per diversi scopi tra cui le finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sanitaria o sociale o culto.

Godono ora, dunque, del particolare regime fiscale anche le erogazioni riconosciute sulla scorta di un contratto o di un accordo o di un regolamento aziendale. Non è più richiesto che le spese in oggetto siano sostenute volontariamente dal datore di lavoro.

La nuova normativa precisa, inoltre, la esenzione per le somme, i servizi e le prestazioni per la fruizione da parte dei familiari dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio e per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti.

Ulteriore disposizione prevede che le somme o i contributi ricompresi nel welfare aziendale dal TUIR non concorrono, nei limiti indicati, a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all’imposta sostitutiva del 10%, anche quando gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione dei premi legati alla produttività e degli importi riconosciuti quali partecipazione agli utili dell’impresa. Tali benefici devono essere erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali.

È stata, inoltre, contemplata la possibilità di erogare beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico.

29 gennaio 2016

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