Infortunio in itinere ed utilizzo della bicicletta.
INAIL, circolare 14 del 2016.
La legge 221/2015 prevede l’inserimento nel d.p.r. 1124/1965 di una norma secondo cui l'utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto si intende sempre necessitato.
Per quanto riguarda gli infortuni occorsi facendo uso di tutte le altre tipologie di mezzi privati, ne viene riconosciuta l'indennizzabilità solo quando si valuta necessitato l'utilizzo del mezzo di trasporto privato.
Tale valutazione risulta, quindi, alla luce della legge 221/2015, superflua per gli infortuni occorsi a bordo del velocipede in quanto il suo utilizzo è considerato dalla norma sempre necessitato e, quindi, equiparato a quello del mezzo pubblico o al percorso a piedi.
L’infortunio in itinere occorso a bordo di un velocipede deve essere sempre ammesso all’indennizzo al ricorrere dei presupposti stabiliti per la generalità degli infortuni in itinere.
Il decreto legislativo 38/2000 sancisce che l’assicurazione infortunistica opera nell’ipotesi di infortunio durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro.
Il percorso da seguire deve essere quello normale, anche se diverso da quello più breve, purché giustificato dalla concreta situazione della viabilità.
Anche nell’ipotesi di infortunio a bordo del velocipede, la tutela non opera nel caso di interruzioni e deviazioni del percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro che siano del tutto indipendenti dal lavoro o comunque non necessitate.
Le brevi soste che non espongono l’assicurato a un rischio diverso da quello che avrebbe dovuto affrontare se il normale percorso casa-lavoro non interrompono, invece, il nesso causale tra lavoro e infortunio.
Riguardo all’infortunio accaduto per colpa del lavoratore, gli aspetti soggettivi della condotta dell’assicurato (negligenza, imprudenza, imperizia, violazione di norme) non assumono rilevanza ai fini dell’indennizzabilità, in quanto la colpa del lavoratore non interrompe il nesso causale tra rischio lavorativo e sinistro, salvo che si tratti di comportamenti così abnormi da sfociare nel rischio elettivo.
4 aprile 2016