Infortuni: trattamento economico integrativo previsto dal ccnl per le imprese edili.
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sentenza 335 del 2018.
Un lavoratore era alle dipendenza di una impresa edile che applicava il ccnl edilizia industria ed era iscritta Cassa Edile.
Il lavoratore veniva impegnato dal datore di lavoro presso alcuni cantieri promossi in esecuzione di appalti per la costruzioni di edifici di natura pubblica.
Nel settembre 2007 il lavoratore si infortunava mentre eseguiva la prestazione di lavoro e subiva una lesione ed un trauma al ginocchio.
L’INAIL riconosceva la data dell’infortunio e certificava la inabilità al lavoro del lavoratore con prognosi giustificata di alcune settimane.
Ai sensi del D.P.R. 1124/1965 il datore di lavoro è obbligato a corrispondere al lavoratore infortunato l'intera retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto l'infortunio e il sessanta per cento della retribuzione stessa, salvo migliori condizioni previste da norme legislative e regolamentari, nonché da contratti collettivi o individuali di lavoro, per i giorni successivi fino a quando sussiste la carenza dell'assicurazione.
Il ccnl per i dipendenti delle imprese edili disciplina il trattamento in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale. In caso di infortunio sul lavoro l'operaio, non in prova, ha diritto alla conservazione del posto fino a quando dura l'inabilità temporanea che impedisca totalmente e di fatto all'operaio medesimo di attendere al lavoro e comunque non oltre la data indicata nel certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro rilasciato dal competente Istituto.
Durante l'assenza dal lavoro per infortunio o per malattia professionale, l'impresa, entro i limiti della conservazione del posto, è tenuta ad erogare mensilmente all'operaio non in prova un trattamento economico integrativo giornaliero calcolato moltiplicando la retribuzione per alcuni coefficienti numerici espressamente indicati.
Il datore di lavoro non pagava, però, nel caso affrontato al lavoratore alcuna quota integrativa della prestazione pagata dall'INAIL.
Il lavoratore si rivolgeva alla FILCA CISL di Napoli che lo affidava alle cure dello Studio Legale Carozza.
Veniva, dunque, proposto ricorso giudiziario con cui si chiedeva in favore del lavoratore per il periodo di inabilità temporanea dovuta all’infortunio occorso il pagamento della integrazione economica prevista dal ccnl del trattamento assicurato dall’INAIL.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha accolto la domanda del lavoratore. Il Giudice del Lavoro, verificata la circostanza dell'infortunio, esaminata la disposizione posta dalla contrattazione collettiva, ha accertato la sussistenza del vincolo obbligatorio posto dal ccnl ed il diritto dell'interessato alla indennità integrativa del trattamento corrisposto dall'INAIL.
La società è stata, quindi, condannata a pagare al lavoratore gli importi dovuti secondo le percentuali di calcolo previste dal ccnl per le imprese edili.
28 febbraio 2018