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Infortuni avvenuti in missione e in trasferta

INAIL,  circolare n. 52 del 2013.

In tema di infortunio in itinere, il d.lgs. 38/2000 ha recepito i criteri elaborati dalla Corte di Cassazione la quale aveva affermato che per l’estensione della copertura assicurativa, occorreva che il comportamento del lavoratore fosse giustificato da un’esigenza funzionale alla prestazione lavorativa, tale da legarla inscindibilmente allo spostamento. Il Legislatore ha, quindi, sancito la tutela assicurativa degli eventi infortunistici che si verificano durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, nei limiti in cui l’assicurato non aggravi, per suoi particolari motivi o esigenze personali, i rischi. L’infortunio in itinere è indennizzato nel caso in cui si verifichi nel tragitto tra l’abitazione e il luogo di lavoro, e il percorso venga effettuato a piedi o con mezzo pubblico di trasporto, ovvero con mezzo privato se necessitato.
Nel caso in cui il lavoratore venga inviato a svolgere la propria attività lavorativa in un luogo differente rispetto a quello in cui essa viene abitualmente prestata, ovvero in missione e/o trasferta,  il tragitto dal luogo in cui si trova l’abitazione del lavoratore a quello in cui, durante la missione, egli deve espletare la prestazione lavorativa, è stabilito dal datore di lavoro. La missione, infatti, è caratterizzata da modalità di svolgimento imposte dal datore di lavoro con la conseguenza che tutto ciò che accade nel corso della stessa deve essere considerato come verificatosi in attualità di lavoro.
Le uniche due cause di esclusione della indennizzabilità di un infortunio occorso a un lavoratore in missione e/o trasferta sono individuate dall'INAIL: nel caso in cui l’evento si verifichi nel corso dello svolgimento di un’attività che non ha alcun legame funzionale con la prestazione lavorativa o con le esigenze lavorative dettate dal datore di lavoro; nel caso in cui l’evento sia riconducibile a scelte personali del lavoratore, irragionevoli e prive di alcun collegamento con la prestazione lavorativa.
Anche gli infortuni occorsi durante gli spostamenti effettuati dal lavoratore per recarsi dall’albergo al luogo in cui deve essere svolta la prestazione lavorativa e viceversa sono infortuni in attualità di lavoro.
Tutti gli eventi occorsi al lavoratore in missione e/o trasferta derivanti dal compimento anche degli atti prodromici e strumentali alla prestazione lavorativa, sono indennizzabili quali infortuni avvenuti in occasione di lavoro: perché condizionati dalla particolare situazione determinata dalla condizione di missione e/o trasferta.
Anche gli eventi accaduti in una stanza di albergo posso essere oggetto di indennizzo. Questi non sono parificabili a quelli avvenuti nella privata abitazione. Il soggiorno in albergo è necessitato dalla missione e/o trasferta. Il lavoratore, con riguardo al luogo in cui deve temporaneamente dimorare, non ha quello stesso controllo delle condizioni di rischio che ha, al contrario, nella propria abitazione.
Sono oggetto della tutela dell'INAIL, dunque, gli eventi occorsi a un lavoratore in missione e/o trasferta dal momento dell’inizio della missione e/o trasferta fino al rientro presso l’abitazione.
 

11/11/2013

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