Indennizzo per ferie non godute ai dirigenti non titolari del potere di disporne autonomamente.
Cassazione, sentenza 2000 del 2017.
La Corte d'appello di Milano rigettava la domanda di monetizzazione di ferie non godute di alcuni medici inquadrati come dirigenti di primo livello, dipendenti della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori.
I dirigenti medici proponeva ricorso per Cassazione.
Il ccnl dicembre 1996 area dirigenza medica e veterinaria dispone il pagamento delle ferie solo nel caso in cui, all'atto della cessazione del rapporto, risultino non fruite per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà del dirigente. Il ccnl va interpretato in modo conforme al principio di irrinunciabilità delle ferie, di cui all'articolo 36 della Costituzione, di guisa che si applica solo nei confronti dei dirigenti titolari del potere di attribuirsi il periodo di ferie senza ingerenze da parte del datore di lavoro e non anche nei confronti dei dirigenti privi di tale potere.
Tali erano gli interessati, medici inquadrati come dirigenti di primo livello, in posizione sottordinata a quella dei dirigenti di secondo livello e alla direzione sanitaria responsabile della conduzione della struttura ospedaliera. Essi non avevano il potere di programmarsi le ferie e di autoattribuirsene il godimento.
A questi lavoratori, non si applica il principio secondo cui il dirigente che sia titolare del potere di attribuirsi il periodo di ferie senza alcuna ingerenza del datore di lavoro, ove non eserciti detto potere e non fruisca, quindi, del periodo di riposo, non ha il diritto all'indennità sostitutiva, a meno che non provi la ricorrenza di necessità aziendali assolutamente eccezionali e obiettive, ostative alla suddetta fruizione.
Gli interessati avevano diritto all'indennità sostitutiva delle ferie per il solo fatto del loro mancato godimento, senza la necessita di dedurre e provare di aver sofferto un particolare pregiudizio.
La Corte di Cassazione ha, quindi, accolto il ricorso dei lavoratori.
9 febbraio 2017