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Indennità di malattia e trasferimento del lavoratore in altro Paese dell’Unione Europea.

INPS, messaggio 4271 del 2018.

La libera circolazione delle persone all’interno dei Paesi dell’Unione Europea, già prevista dal Trattato sull’Unione Europea e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, si è nel tempo sempre più rafforzata ed evoluta, con l’introduzione del concetto di cittadinanza dell’Unione Europea (Trattato di Maastricht), la creazione dello spazio Schengen (dagli omonimi Trattati) e la Direttiva generale 2004/38/CE del parlamento Europeo e del Consiglio, concepita proprio per incoraggiare i cittadini dell’Unione a circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

L’INPS, con precedente circolare, ha previsto che, nell’ipotesi di trasferimento all’estero (in paesi dell’Unione Europea e in paesi extraeuropei) del lavoratore durante l’assenza dal lavoro per malattia, il riconoscimento della prevista indennità è subordinato al possesso di un’apposita autorizzazione al trasferimento rilasciata, a seconda dei casi, dalla ASL o dall’Istituto stesso.

Si è posta, tuttavia, la questione della perdurante necessità dell’autorizzazione al trasferimento in paesi dell’Unione Europea alla luce della evoluzione della normativa.

Il provvedimento di autorizzazione, in tali casi, va riqualificato alla stregua di una valutazione medico legale esclusivamente tesa ad escludere eventuali rischi di aggravamento del paziente, derivanti dal trasferimento medesimo, in ragione dei maggiori costi per indennità di malattia che una tale circostanza comporterebbe a carico dell’INPS.

Pertanto, qualora il paziente effettui comunque il trasferimento, che non può essergli vietato, nonostante il parere negativo dell’INPS, verrà applicato l’istituto della sospensione del diritto all’indennità economica, previsto dalla normativa vigente per tutti i casi in cui il lavoratore compia atti che possono pregiudicare il decorso della malattia.

Ciò riguarda solo il caso di provvedimenti di autorizzazione rilasciati dall’INPS e non anche le eventuali autorizzazioni ASL che attengono ai profili, di diversa natura, relativi alla copertura delle prestazioni sanitarie erogabili in convenzione all’estero.

Ai fini pertanto del riconoscimento dell’indennità di malattia, il lavoratore che intenda trasferirsi in altro Paese UE dovrà procedere con una preventiva comunicazione alla Struttura territoriale INPS di competenza per le necessarie valutazioni medico legali. La Struttura competente provvederà a convocare il prima possibile il lavoratore a visita di controllo ambulatoriale, sia al fine di accertare l’effettivo stato di incapacità al lavoro sia per verificare che non vi sia alcun rischio di aggravamento conseguente al trasferimento all’estero. Espletata la visita, sarà rilasciato al lavoratore un verbale valutativo. In tale sede, il lavoratore potrà fornire l’indirizzo di reperibilità all’estero per eventuali possibili controlli medico legali.

Per le istanze di trasferimento in Paesi fuori dall’Unione Europea, restano valide, invece le indicazioni fornite in precedenza dall’INPS.

All'assicurato che si rechi, durante la malattia, in località diversa da quella abituale va riconosciuto il diritto alla relativa indennità, purché comunichi all'INPS e al datore di lavoro, utilizzando la medesima certificazione di malattia o altro mezzo idoneo, il nuovo temporaneo indirizzo, consentendo, così, tutti i controlli sanitari ritenuti necessari.

La possibilità di controllo sanitario costituisce, quindi, il presupposto della trasferibilità del domicilio dell'assicurato durante la malattia. Vigente il principio della doverosa cooperazione del lavoratore per l'esecuzione dei controlli sanitari, il trasferimento durante la malattia in località difficilmente accessibile da parte dei medici di controllo può giustificare la trattazione della fattispecie sotto il profilo della irreperibilità. L'attività di controllo è, infatti, resa particolarmente difficoltosa in caso di trasferimento in località estera.

Il trasferimento in uno Stato con il quale non sono in vigore convenzioni deve essere autorizzato. Possono essere considerate favorevolmente, con conseguente pagamento dell'indennità, solo richieste di trasferimento autorizzate dall'INPS o dalle USL. Qualora l'interessato si rivolga all'INPS, il medico dell'Istituto valuterà allo scopo la necessita' di migliori cure e di assistenza che il lavoratore potrà ricevere nell'altro Paese, subordinando eventualmente l'autorizzazione all'onere di sottoporsi a visite di controllo, di cui dovrà esibire la relativa documentazione, presso istituzioni sanitarie del luogo o da parte di medici di fiducia dei consolati o ambasciate d'Italia.

24 gennaio 2019

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