Indennità di disoccupazione per i collaboratori (DIS-COLL).
INPS, circolare 83 del 2015.
Il D.Lgs. 22/2015 introduce, in via sperimentale per il 2015, una indennità di disoccupazione mensile (DIS-COLL) rivolta ai collaboratori coordinati e continuativi.
Sono destinatari della DIS-COLL i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l’INPS, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
La DIS-COLL è riconosciuta ai lavoratori che soddisfino i seguenti requisiti: stato di disoccupazione; almeno tre mesi di contribuzione dal 1° gennaio dell’anno solare precedente la cessazione dal lavoro; almeno un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di almeno un mese e che abbia dato luogo ad un reddito di almeno metà dell’importo che per l’accredito di un mese di contribuzione, nell’anno solare in cui si verifica l’evento di cessazione dal lavoro.
La DIS-COLL è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati nell’anno solare in cui si è verificata la cessazione dal lavoro e all’anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, ottenendo così il reddito medio mensile.
L’indennità è pari al 75 per cento del reddito medio mensile nel caso in cui tale reddito sia pari o inferiore, per l’anno 2015, all’importo di 1.195 euro. Nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore, la misura è pari al 75 per cento di 1.195 euro, incrementata del 25 per cento della differenza tra il reddito medio mensile e di 1.195 euro.
La DIS-COLL non può superare l’importo mensile di 1.300 euro per il 2015.
La DIS-COLL si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal quarto mese di fruizione.
La prestazione è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente la cessazione dal lavoro.
La durata massima della DIS-COLL non può superare i sei mesi.
La domanda all’INPS deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessantotto giorni dalla data di cessazione del contratto di collaborazione.
11/05/2015