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Indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi a progetto: chiarimenti.

INPS,  messaggio 2516 del 2015.

Presso la gestione separata si può verificare l’ipotesi di una copertura contributiva piena per tutto l’anno  pur in presenza di periodi di disoccupazione. Il  limite  di  reddito  richiesto  per  l’anno precedente per beneficiare della prestazione di disoccupazione è, infatti, superiore al minimale di reddito per avere la  copertura  contributiva  dell’intero  anno.  
Si  sono  verificati  casi  di  collaboratori  a  progetto  che, pur avendo conseguito un reddito utile per beneficiare della indennità, avevano tutti i mesi dell’anno  coperti da contribuzione. Tale situazione comporta che, pur in presenza di tutti i requisiti, l’indennità sia pari a zero euro perché le modalità di calcolo prevedono l’erogazione di un’indennità di importo pari al 5% (7% per gli anni 2013-2015) del minimale annuo di reddito moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate l’anno precedente e quelle non coperte da contribuzione.
Il Ministero del lavoro  ha  chiarito  che per  i  collaboratori a progetto che abbiano conseguito nell’anno precedente un reddito lordo nei limiti previsti dalla legge, in presenza di tutti gli altri requisiti richiesti dalla legge, debba essere corrisposta l’indennità commisurata agli effettivi mesi di disoccupazione  indipendentemente  dalla  copertura  contributiva. Ai  fini dell’indennità di disoccupazione è richiesto un periodo di disoccupazione effettivo ininterrotto di almeno 2 mesi ed una prestazione lavorativa che non può quindi essere superiore a 10 mesi.
Per il collaboratore che ha avuto nell’anno precedente a quello di riferimento un reddito negli scaglioni previsti ma con tutti i mesi dell’anno coperti da contribuzione, l’importo della prestazione sarà il 5% (7% per gli anni 2013-2015) del minimale di reddito moltiplicato per il minor numero tra i mesi di occupazione e i mesi di effettiva disoccupazione dell’anno precedente.  
Il Ministero del Lavoro ha precisato che  può  costituire  prova  la  dichiarazione fornita dall'interessato che attesti lo status di disoccupazione non solo per l’anno in corso ma anche per periodi pregressi ammettendo la validità dell’autocertificazione dello stato di disoccupazione.  

27/04/2015

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