Indennità di disoccupazione e dimissioni per impossibilità di proseguire il rapporto
Corte di Cassazione, sentenza 11051 del 2015.
La Corte di Appello di Ancona confermava la condanna nei confronti dell'Inps a corrispondere ad una lavoratrice l’indennità di disoccupazione, essendosi ella dimessa dal lavoro a causa delle condizioni di salute (intervento chirurgico al naso) che le impedivano di lavorare in ambiente con alta concentrazione di polveri e impiego di sostanze coloranti.
L'INPS proponeva ricorso per Cassazione.
La legge 448/1998 dispone che la cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni intervenuta non dà titolo alla concessione dell’indennità di disoccupazione.
La Corte Costituzionale aveva già rilevato che non può escludersi la corresponsione dell’indennità di disoccupazione quando le dimissioni non siano riconducibili ad una libera scelta, perché indotte da comportamenti altrui idonei a integrare l'impossibilità di proseguire rapporto con conseguente stato di disoccupazione involontaria.
L’ipotesi della giusta causa di recesso è presa in considerazione dal codice civile che richiede che si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. In presenza di una condizione di improseguibilità del rapporto, l’atto di dimissioni, ancorché proveniente dal lavoratore, è comunque da ascrivere al comportamento di un altro soggetto, ed il conseguente stato di disoccupazione non può che ritenersi involontario.
Secondo la Corte di Cassazione, tale obiettiva incompatibilità può consistere anche nelle sopravvenute condizioni di salute del dipendente, pur a prescindere dall’individuazione di un inadempimento contrattuale o comunque di una condotta colposa del datore di lavoro. Deve operare la tutela contro la disoccupazione involontaria anche quando le dimissioni siano determinate dalla necessità del dipendente di tutelare la propria salute, a fronte di una condizione lavorativa con la stessa incompatibile, poiché in tal caso la scelta è dovuta dalla tutela del diritto alla salute.
Non ogni ipotesi di dimissioni per motivi di salute determina, però, il diritto all’indennità di disoccupazione: è necessario che le condizioni di salute abbiano determinato una causa ostativa alla continuazione del rapporto.
La Corte di Cassazione ha, quindi, rigettato il ricorso dell'INPS.
08/06/2015