Indennità di disoccupazione ASpI ai lavoratori sospesi
INPS, Circolare n. 36 del 2013.
L'articolo 3 legge 92 del 2012 riconosce, in via sperimentale per il periodo 2013-2015, l’erogazione della indennità di disoccupazione collegata all’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali a condizione che ci sia un intervento integrativo pari almeno alla misura del 20% dell’indennità stessa a carico dei Fondi bilaterali, ovvero a carico dei nuovi Fondi di solidarietà previsti dalla legge di riforma.
L'INPS ha dettato le istruzioni con riguardo a questa prestazione prevista esclusivamente nelle ipotesi di crisi aziendali o occupazionali. “Crisi aziendali o occupazionali” devono intendersi situazioni di mercato o eventi naturali transitori e di carattere temporaneo che determinino mancanza di lavoro, di commesse, di ordini o clienti (a titolo esemplificativo: crisi di mercato, mancanza o contrazione di lavoro, commesse, clienti, prenotazioni o ordini, mancanza di materie prime o contrazioni di attività; sospensioni o contrazioni dell’attività lavorativa in funzione di scelte economiche, produttive o organizzative dell’impresa; eventi improvvisi e imprevisti).
I beneficiari della prestazione sono i lavoratori sospesi “per crisi aziendali o occupazionali”. La tutela riguarda i lavoratori con contratti a tempo indeterminato e determinato, dipendenti da aziende non destinatarie di interventi di cassa integrazione guadagni ordinaria, cassa integrazione guadagni gestione speciale per l’edilizia, per i lapidei e per l’agricoltura, e di cassa integrazione guadagni straordinaria.
Sono esclusi i lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, che abbiano contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e che abbiano contratti di lavoro a tempo parziale verticale.
Ai fini dell’erogazione della prestazione, la norma richiama i requisiti soggettivi per l’erogazione della indennità di disoccupazione legata all’ASpI,
due anni di assicurazione contro la disoccupazione; occorre che siano trascorsi almeno due anni dal versamento del primo contributo contro la disoccupazione; il biennio viene determinato a decorrere dal primo giorno in cui il lavoratore risulta disoccupato;
un anno di contribuzione contro la disoccupazione (contributi DS e/o ASpI) nel biennio precedente l’inizio del periodo di sospensione.
L'indennità mensile è rapportata alla retribuzione media mensile ed è pari al 75 per cento nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore per il 2013 all'importo di 1.180 euro mensili; nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo l'indennità è pari al 75 per cento di 1.180 euro incrementato di una somma pari al 25 per cento del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo. L'indennità mensile non può in ogni caso superare l'importo mensile massimo.
In merito alla durata del trattamento, la disciplina prevede un limite massimo di 90 giornate da computare nel biennio mobile. Il biennio mobile viene calcolato a partire dalla prima giornata effettiva di inizio della sospensione del lavoratore, considerando le 104 settimane immediatamente precedenti la suddetta data.
Per il periodo di fruizione dell’indennità in oggetto, sono riconosciuti i contributi figurativi utili ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici.
E' inoltre previsto l’intervento obbligatorio integrativo “pari almeno al 20%” a carico dei Fondi bilaterali ovvero a carico dei fondi di solidarietà individuati nella stessa Legge di Riforma.