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Indennità di coordinamento nel pubblico impiego. Vittoria in Tribunale per lo Studio Legale Carozza.

Tribunale di Napoli, sentenza 5725 del 2021.

Il Tribunale di Napoli ha accolto il ricorso di un lavoratore, che svolgeva le mansioni di tecnico presso il laboratorio di una struttura sanitaria, volto ad ottenere l'indennità prevista in favore dei collaboratori professionali sanitari cui le aziende assegnano funzioni di coordinamento oltre che le differenze retributive derivate dal superiore inquadramento.

Il Giudice del lavoro ha identificato quale oggetto della controversia l'accertamento del diritto del dipendente al riconoscimento dell'indennità di coordinamento stabilita dal contratto collettivo che, perseguendo la finalità di valorizzare l'autonomia e la responsabilità degli operatori professionali, ha previsto una specifica indennità per coloro cui sia affidata la funzione di coordinamento delle attività e del personale.

Il Tribunale ha considerato provata dalla produzione documentale la funzione di coordinamento svolta dal lavoratore e, per effetto del meccanismo di avanzamento automatico previsto dal contratto collettivo, ha ritenuto che l’interessato rientrasse tra il personale beneficiario dell'indennità di coordinamento. Il Tribunale, accertata la funzione di coordinamento ricoperta, ha giudicato che il dipendente avesse svolto mansioni appartenenti ad un profilo professionale superiore.

La disciplina dello svolgimento di mansioni superiori nel rapporto del pubblico impiego contrattualizzato nega ricadute sul piano del differente inquadramento in conseguenza dello svolgimento in fatto di compiti non rientranti tra quelli di cui alla qualifica di appartenenza, ma riconosce il diritto del lavoratore al trattamento economico corrispondente alle mansioni effettivamente svolte. In proposito si distinguono due ipotesi di svolgimento di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza. Una prima, fisiologica, che postula l'esistenza di obiettive esigenze di servizio, la vacanza di un posto in organico o la necessità di sostituire altro dipendente con diritto alla conservazione del posto, comporta per il lavoratore il diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Nel caso, patologico, in cui il lavoratore sia destinato, con un atto di gestione, a mansioni corrispondenti ad una qualifica superiore senza che ricorrano i presupposti delle obiettive esigenze di servizio, della vacanza di un posto in organico o della necessità di sostituire altro dipendente, invece, è nullo l'atto di gestione, ma è assicurato comunque il diritto del prestatore alle differenze retributive. Il diritto a percepire le differenze retributive in caso di esercizio di fatto di mansioni superiori, in definitiva, trova un limite solo nei casi in cui l'espletamento di tali mansioni sia avvenuto all'insaputa o contro la volontà dell'ente oppure allorquando sia il frutto della fraudolenta collusione tra dipendente e dirigente o comunque in tutti i casi in cui si riscontri una situazione di illiceità per contrasto con norme fondamentali e generali o con principi basilari pubblicistici dell'ordinamento.

Il Tribunale, dunque, in virtù dell’assunzione di funzioni di coordinamento da parte del lavoratore, ha riconosciuto il diritto a percepire l’indennità di coordinamento prevista dal contratto collettivo e le differenze retributive conseguenti allo svolgimento di mansioni appartenenti ad una categoria superiore.

11 maggio 2022

 

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