Indennità di comunicazione per sordi cittadini extracomunitari.
Corte Costituzionale, sentenza numero 230 del 2015.
Un cittadino straniero soggiornante in Italia, riconosciuto sordo dalla preposta commissione sanitaria, proponeva ricorso per l'accertamento del diritto all'indennità di comunicazione ed alla pensione di invalidità civile per sordi. L'INPS negava la prestazione perché l'interessato non risultava titolare della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno di lungo periodo.
Il Giudice del Lavoro sollevava questione di legittimità costituzionale dell'articolo 80 della legge 388/2000 che subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti della pensione di invalidità civile per sordi e dell'indennità di comunicazione.
La Corte Costituzionale ha ricordato i precedenti in cui si è occupata delle limitazioni previste per gli stranieri extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato ed ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma.
La natura e la finalità della pensione di invalidità civile per sordi e dell'indennità di comunicazione impongono di estendere i benefici anche ai cittadini extracomunitari regolarmente permanenti nel territorio dello Stato, ancorché non in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Si tratta di prestazioni che tendono ad assicurare un sostegno in favore di persone svantaggiate affette da patologie e limitazioni invalidanti per la vita di relazione e per le capacità di lavoro.
La tutela di bisogni primari non permette distinzioni per requisiti formali. La norma oggetto del contenzioso, secondo la Corte Costituzionale, determina una discriminazione nei confronti dei cittadini extracomunitari legalmente soggiornanti, attribuendo importanza sproporzionata alla durata della permanenza legale nel territorio nazionale, violando il principio costituzionale di eguaglianza sostanziale. Tale norma compromette le esigenze di tutela che, proprio in quanto destinate al soddisfacimento di bisogni primari delle persone invalide, sono indifferenziabili e indilazionabili sulla base di criteri estrinseci o formali.
La Corte Costituzionale ha ricordato, tuttavia, la necessità, nell'ottica della più conciliabile integrazione sociale e della parità per scopi assistenziali, che il soggiorno degli stranieri risulti sia regolare che non episodico né occasionale.
16 novembre 2015