Indennità di accompagnamento: necessario il riconoscimento della inabilità totale
Corte di Cassazione, sentenza 5555 del 2015.
La Corte d'appello di Reggio Calabria rigettata la domanda di un cittadino tendente ad ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento.
Gli eredi dell'interessato proponeva ricorso per cassazione.
La Corte di Cassazione riteneva il ricorso proposto infondato alla stregua della giurisprudenza formatasi in merito alla legge 18/1980 che ha previsto che ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognino di una assistenza continua, è concessa una indennità di accompagnamento non reversibile.
In base alla norma occorre che sussistano due requisiti concorrenti: a) l'invalidità totale; b) l'impossibilità di camminare senza un accompagnatore ovvero la necessità di assistenza continua per non essere il soggetto in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
Sotto il primo profilo è necessaria, pertanto, la sussistenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilita civile ai sensi della legge 118/1971.
Sotto il secondo profilo è altresì necessario che il soggetto si trovi alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua: requisiti, quindi, diversi rispetto alla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità).
La Corte di Cassazione ha ritenuto corretto negare il diritto alla indennità di accompagnamento al richiedente perché non era stata raggiunta la prova della sussistenza di una situazione di invalidità totale che, dunque, costituisce un dei due requisiti inderogabili per accedere alla prestazione.
13/04/2015