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Indennità di accompagnamento: irrilevanti le omesse spunte nel modello di certificato medico.

Corte di Cassazione, sentenza 14412 del 2019.

La Corte di Appello di Ancona riconosceva agli eredi di un cittadino una somma pari all'indennità di accompagnamento spettante in vita al de cuius.

La Corte di Appello rilevava che la domanda amministrativa era stata presentata, ma essa era carente in quanto nel modulo predisposto dall'INPS non era stata barrata la specifica casella indicante la prestazione richiesta; che tale mancanza, tuttavia, non sanzionata da alcuna norma di legge, non aveva impedito che la procedura amministrativa e quella giudiziaria si fossero svolte regolarmente e senza difficoltà derivanti dalla suddetta carenza, né l'INPS aveva mai chiesto chiarimenti nel corso della procedura amministrativa, come sarebbe stato giusto in base al principio di correttezza e buona fede.

La domanda carente doveva essere sanzionata, invece, secondo l'INPS, con la previsione dell'improponibilità, perché il certificato medico doveva essere specifico, indicando che l'istante si trovava nella situazione per ottenere l'indennità di accompagnamento, prestazione che non poteva ritenersi compresa nella domanda di pensione di invalidità.

Secondo l'INPS tale situazione, caratterizzata dal fatto che il medico non aveva spuntato nel certificato, allegato alla domanda, la casella riguardante la condizione di non essere in grado di deambulare o di compiere gli atti quotidiani della vita, rendeva improcedibile il ricorso non essendo stata individuata la prestazione richiesta.

La Suprema Corte ha respinto, però, il ricorso per cassazione proposto dall’INPS.

L’interessato aveva presentato domanda amministrativa utilizzando i moduli predisposti dall'INPS ed in particolare aveva sottoscritto il modello A nel quale era barrata la casella riferita all’invalidità civile, ed alla domanda era allegato il certificato medico redatto sull'apposito modello C, nel quale non era, invece, barrata la casella che individua le condizioni sanitarie la cui sussistenza è necessaria per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, non essendo stato certificato che la persona richiedente fosse impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, o non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua.

La preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce un presupposto dell'azione giudiziaria nelle controversie previdenziali ed ha lo scopo di consentire una definizione prima di adire il giudice: in mancanza di questa l'azione giudiziaria è improponibile.

L'istanza vale, al pari degli altri presupposti richiesti dalla legge, a costituire il diritto alla prestazione.

Il decreto legge 78/2009, vigente all'epoca dei fatti, stabilisce che le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, sono presentate all'INPS, secondo modalità stabilite dall'ente medesimo.

La norma, dunque, nel richiedere che sia allegata la certificazione medica con indicazioni delle infermità, nulla aggiunge con riferimento all'indennità di accompagnamento, ma il modello predisposto dall'INPS reca la dicitura persona impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, oppure persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, prevedendo che sia barrata l'ipotesi ritenuta sussistente ma, la spuntatura di una di dette ipotesi, non sembra affatto costituire requisito imprescindibile della domanda amministrativa.

La certificazione medica nella quale non sia barrata una delle suddette ipotesi non determina l'improcedibilità della domanda.

Non è necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall'INPS o l'uso di formule sacramentali al fine di integrare il requisito della necessaria presentazione della domanda, essendo sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinché la procedura anche amministrativa si svolga regolarmente.

L’interessato aveva sottoscritto il modello A predisposto dall'istituto con cui aveva chiesto di essere sottoposto ad accertamenti quale invalido civile.

Il modello non prevede ulteriori specificazioni e cioè se pensione di inabilità, assegno o indennità di accompagnamento. L'età dell’interessato, di oltre ottanta anni, consentiva di ritenere, in base ad un'interpretazione in buona fede della domanda, che fosse rivolta ad ottenere l'indennità di accompagnamento.

Nel corso della procedura amministrativa non sorti dubbi circa la prestazione richiesta né sono stati chiesti chiarimenti in tal senso. La domanda amministrativa sottoscritta era del tutto intellegibile.

L'articolo 111 della Costituzione impone di escludere che l'improcedibilità del ricorso per mancanza della domanda amministrativa possa essere estesa a fattispecie non previste dalla legge e, dunque, l'INPS, stante la riserva assoluta di legge, non può individuare nuove cause di improponibilità della domanda derivanti dal mancato, o non esatto o incompleto, rispetto della modulistica all'uopo predisposta dallo stesso ente previdenziale.

L'INPS non può incidere, con la predisposizione di particolari moduli, sulla procedibilità della domanda o sulla sua proponibilità.

09 ottobre 2019

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