Indennità di accompagnamento: irrilevanti eventuali omissioni sul certificato medico allegato alla domanda.
Corte di Cassazione, sentenza 14412 del 2019.
La Corte di Appello di Ancona, in riforma della sentenza del Tribunale di Macerata che aveva dichiarato improcedibile il ricorso per mancanza della domanda amministrativa, ha riconosciuto agli eredi di un cittadino una somma pari all'indennità di accompagnamento spettante in vita al defunto.
La Corte di Appello ha rilevato che la domanda amministrativa era stata presentata in data 30/11/2010, ma essa era carente in quanto nel modulo predisposto dall'INPS non era stata barrata la specifica casella indicante la prestazione richiesta; che tale mancanza, tuttavia, non sanzionata da alcuna norma di legge, non aveva impedito che la procedura amministrativa e quella giudiziaria si fossero svolte regolarmente e senza difficoltà derivanti dalla suddetta carenza, né l'INPS aveva mai chiesto chiarimenti nel corso della procedura amministrativa, come sarebbe stato giusto in base al principio di correttezza e buona fede.
L’INPS proponeva ricorso per cassazione.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell’INPS.
L’interessato aveva presentato in data 30/11/2010 domanda amministrativa utilizzando i moduli predisposti dall'INPS ed in particolare aveva sottoscritto il modello A nel quale era barrata la casella riferita a invalido civile ai sensi della legge 118/1971, ed alla domanda era allegato il certificato medico redatto sull'apposito modello C, nel quale non era, invece, barrata la casella che individua le condizioni sanitarie la cui sussistenza è necessaria per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, non essendo stato certificato che la persona richiedente fosse impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, o non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua.
Secondo l'INPS tale situazione, caratterizzata dal fatto che il medico non aveva spuntato nel certificato, allegato alla domanda, la casella riguardante la condizione di non essere in grado di deambulare o di compiere gli atti quotidiani della vita, rendeva improcedibile il ricorso non essendo stata individuata la prestazione richiesta.
La preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce un presupposto dell'azione giudiziaria nelle controversie previdenziali ed ha lo scopo di consentire una definizione prima di adire il giudice: in mancanza di questa l'azione giudiziaria è improponibile.
L'istanza medesima vale, al pari degli altri presupposti richiesti dalla legge, a costituire il diritto alla prestazione.
Nel caso affrontato non è in discussione la presentazione della domanda, ma ciò di cui si discute è se la mancata, completa compilazione della stessa, ed in particolare del certificato medico, rilasciato su modulo predisposto dall'INPS nel quale pur essendo segnalato che il certificato era rilasciato ai fini dell'invalidità, non era stata barrata la casella che individua le condizioni sanitarie la cui sussistenza è necessaria per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, possa equipararsi alla mancata presentazione della domanda con la conseguente improcedibilità del ricorso giudiziario.
Il Decreto Legge 78/2009, disciplinante il procedimento per l'accertamento sanitario dell'invalidità, stabilisce che le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, sono presentate all'INPS, secondo modalità stabilite dall'ente medesimo.
La norma, dunque, nel richiedere che sia allegata la certificazione medica con indicazioni delle infermità, nulla aggiunge con riferimento all'indennità di accompagnamento, ma il modello predisposto dall'INPS reca la dicitura persona impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, oppure persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, prevedendo che sia barrata l'ipotesi ritenuta sussistente ma, la spuntatura di una di dette ipotesi, non sembra affatto costituire requisito imprescindibile della domanda amministrativa in base alla norma suddetta.
La certificazione medica nella quale non sia barrata una delle suddette ipotesi non determina l'improcedibilità della domanda.
Non è necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall'INPS o l'uso di formule sacramentali al fine di integrare il requisito della necessaria presentazione della domanda, essendo sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinché la procedura anche amministrativa si svolga regolarmente.
Nel caso affrontato, l’interessato aveva sottoscritto il modello A predisposto dall'istituto con cui aveva chiesto di essere sottoposto ad accertamenti quale invalido civile ai sensi della legge 118/1971.
Il modello non prevede ulteriori specificazioni e cioè se pensione di inabilità, assegno o indennità di accompagnamento.
L'età del richiedente ultraottuagenario consentiva di ritenere, in base ad un'interpretazione in buona fede della domanda, che fosse rivolta ad ottenere l'indennità di accompagnamento.
Nel corso della procedura amministrativa non sono sorti dubbi circa la prestazione richiesta, né sono stati chiesti chiarimenti in tal senso. La domanda amministrativa sottoscritta dall’interessato era, del tutto intelligibile.
L’articolo 111 della Costituzione impone di escludere che l'improcedibilità del ricorso per mancanza della domanda amministrativa possa essere estesa a fattispecie non previste dalla legge.
L’INPS non può incidere, con la predisposizione di particolari moduli, sulla procedibilità della domanda.
6 giugno 2019