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Indennità di accompagnamento ed inidoneità al compimento degli atti quotidiani della vita. Vittoria in Corte di Appello per lo Studio Legale Carozza.

Corte di Appello di Napoli, sentenza 1807 del 2018.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere accoglieva il ricorso promosso dall’avvocato Domenico Carozza per il riconoscimento in capo ad una assistita del Patronato INAS CISL di Caserta della indennità di accompagnamento.

L’INPS impugnava la sentenza del Tribunale lamentando la presenza di un quadro patologico ritenuto inidoneo a determinare l'impossibilità di deambulare senza un aiuto permanente oppure di compiere gli atti di vita quotidiana autonomamente.

Si costituivano in giudizio gli eredi della assistita, deceduta, sempre con l’assistenza dell’avvocato Domenico Carozza.

La Corte di Appello di Napoli ha rigettato il gravame promosso dall’INPS.

L’INPS lamentava che il primo Giudice si sarebbe limitato a prendere atto della relazione del CTU, il quale avrebbe determinato una incidenza delle malattie riscontrate sull'autonomia della interessata completamente in contrasto con quanto verificato dalla commissione medica e dall'istituto con parere sanitario.

La questione è stata risolta dalla Corte di Appello procedendo, anche in secondo grado, ad una Consulentza Tecnica di Ufficio. E’ stato, quindi, nuovamente accertato che l’assistita era affetta dal seguente stato patologico: Valvulopatia mitalica ed aortica di origine reumatica, Protesi aortica disfunzionante con insufficienza cardiaca III – IV classe NYHA, Fibrillazione atriale cronica, Broncopneumopatia cronica, Artrosi polidistrettuale e Sindrome ansioso – depressiva.

Anche il CTU del grado di appello ha concluso per la presenza di patologie tali per cui la periziata necessitava di accompagnamento dalla data della domanda amministrativa.

Dagli elementi acquisiti al processo, anche attraverso una attentata lettura della Consulenza Tecnica e della documentazione in atti, la Corte di Appello ha evidenziato che l'assistita è risultata affetta da una situazione capace di concretare i requisiti richiesti per la concessione della indennità di accompagnamento vale a dire la necessità dell'aiuto permanente di un accompagnatore per la impossibilità di deambulare ovvero il bisogno di assistenza continua per inidoneità (non essendo in grado) a compiere gli atti quotidiani della vita.

Le patologie rilevate hanno comportato effetti limitanti sulla capacità del soggetto, tenuto conto dell'età, ed esse hanno determinato anche la inidoneità a compiere gli atti quotidiani della vita.

Tale situazione ha indotto la Corte di Appello ad affermare che, a partire dalla domanda amministrativa, gli atti quotidiani della vita della interessata sono risultati impediti, rendendosi giornalmente necessaria la presenza di accompagnatore.

Requisito necessario alla concessione del beneficio, in alternativa rispetto alla non deambulazione, è quello costituito dalla inidoneità al compimento degli atti quotidiani della vita determinante la necessità di un'assistenza continua. Con tale requisito, di autonoma rilevanza rispetto a quello della non deambulazione, veniva dal legislatore del 1980 notevolmente allargata l'area di discrezionalità nel riconoscimento del diritto al trattamento in quanto il concetto di inidoneità (non essendo in grado di compiere) agli atti quotidiani della vita appare ben più elastico e di soggettiva valutazione rispetto a quello della cecità, ovvero della non deambulazione, identificandosi con quello abbastanza generico di non autonomia. Anche se ciò non consente di estendere la portata della interpretazione al punto di far coincidere il requisito per la concessione della indennità di accompagnamento con quello relativo alla concessione della pensione di inabilità, tuttavia, occorre sempre valutare con attenzione il quadro complessivo costituito dalle patologie.

La circolare ministeriale 14/1992 richiama sul punto quel minimo di funzioni vegetative e di relazione indispensabili per garantire gli atti quotidiani, non lavorativi, della vita ponendo in risalto, tra gli altri, proprio la vestizione, nutrizione, igiene personale, espletamento bisogni fisiologici e spostamento in ambiente domestico.

4 giugno 2018

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