Indennità di accompagnamento e specificazioni nel certificato medico allegato alla domanda
Tribunale di Napoli Nord, ordinanza del 13 marzo 2015.
Una signora presentava al Tribunale richiesta di accertamento tecnico preventivo per il riconoscimento della indennità di accompagnamento.
Il certificato medico allegato alla domanda era carente, però, della indicazione dell'impossibilità di deambulare o della impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita.
Il Tribunale ha, dunque, escluso la validità della domanda amministrativa ai fini dell'accompagnamento ed ha rigettato la domanda giudiziaria.
L'istanza di accertamento tecnico ha la funzione di consentire la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il ricorso non può essere presentato se non in quanto vi sia stata la presentazione di una valida domanda amministrativa corredata del certificato medico.
Il giudice per dare ingresso al procedimento di accertamento tecnico deve verificare i presupposti che si pongono logicamente e giuridicamente a monte dell'accertamento sanitario.
Le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, sono presentate all'INPS.
L'INPS, dopo aver previsto che il certificato medico introduttivo debba essere trasmesso online su modulo telematico a cura del medico abilitato, ha stabilito che i dati necessari per la completezza del certificato: in caso di richiesta di indennità di accompagnamento occorre la indicazione dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o della impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua.
Il modulo telematico impone al sanitario, perché possa ritenersi presentata un'istanza di riconoscimento delle condizioni per godere dell'indennità di accompagnamento, la specifica certificazione delle condizioni che consentono di accedere al beneficio.
La presentazione di una specifica domanda amministrativa volta al conseguimento dell'indennità di accompagnamento, costituisce un elemento necessario per l'attribuzione di tale beneficio in sede giudiziaria. Tale domanda non si ritiene compresa in quella diretta al conseguimento di un beneficio diverso come quello alla pensione di inabilità.
23/03/2015