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Indennità di accompagnamento e cittadino extracomunitario: la prestazione non può essere subordinata alla titolarità della carta di soggiorno

Corte di Appello di Salerno, sentenza n. 875 del 2014.

Una donna extracomunitaria, vittima di una infausta neoplasia che la aveva condotta in fase terminale, presentava all'INPS domanda per il godimento della indennità di accompagnamento.
L'Istituto negava la prestazione perchè ella non era titolare della Carta di soggiorno, nonostante ella necessitasse effettivamente di una assistenza continuativa.
La donna, con il proprio congiunto, si rivolgeva all'Ufficio Legale della Cisl Campania per poter agire in giudizio contro il provvedimento.
Il Tribunale di Nocera Inferiore avallava, però, la posizione dell'INPS rigettando il ricorso.
Si rendeva necessario, pertanto, ricorrere alla Corte di Appello di Salerno.
Con sentenza comunicata il 25 luglio 2014, la Corte di Appello, accogliendo la tesi dell'Avvocato Domenico Carozza, ha ritenuto illegittimo subordinare alla titolarità della carta di soggiorno il diritto della cittadina extracomunitaria all'indennità di accompagnamento.
La Corte di Appello ha ribadito che per le provvidenze rivolte a soggetti in gravi condizioni di salute o portatori di handicap fortemente invalidanti, quando le prestazioni riguardino livelli di esistenza accettabili per il contesto familiare in cui il disabile si trova, qualsiasi discrimine fra cittadini e stranieri soggiornanti nel territorio dello Stato è in contrasto con il principio di non discriminazione.
Il divieto di discriminazione è custodito nell'articolo 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali e avvalorato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.
La Corte Costituzionale, con la sentenza 40/2013, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 80 della legge 388/2000 nella parte in cui condizionava al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della indennità di accompagnamento e della pensione di inabilità.
Tale situazione creava una disparità di trattamento in ordine ai diritti fondamentali tra cittadini italiani e stranieri, rappresentando una violazione del diritto alla salute tutelato costituzionalmente.
L’assistenza alle famiglie con portatori di handicap grave non può essere rifiutata in ragione della durata del soggiorno del cittadino non comunitario.
Date le condizioni dei soggetti invalidi, vengono ad essere coinvolti una serie di valori costituzionali essenziali: la salvaguardia della salute, le esigenze di solidarietà ed i doveri di assistenza per le famiglie. E' privo di giustificazione un regime restrittivo nei confronti di cittadini extracomunitari, legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato.
La Corte di Appello di Salerno ha dichiarato, dunque, che la donna extracomunitaira, accertata invalida civile con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua dal dicembre 2010 al gennaio 2012, data del decesso, avesse diritto alla indennità di accompaganemto ed ha conndato l'INPS al pagamento della prestazione.


28/07/2014

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