Indennità ai collaboratori coordinati e continuativi a progetto.
INPS, messaggio n. 2999 del 2014
L’articolo 2 della legge 92/2012 ha introdotto una nuova disciplina dell’indennità prevista a favore dei collaboratori coordinati e continuativi a progetto.
Tale indennità può essere richiesta dai lavoratori a progetto che, iscritti esclusivamente alla Gestione Separata, godano, congiuntamente, delle seguenti condizioni:
a) aver operato, nel corso dell'anno precedente, in regime di monocommittenza;
b) aver conseguito l'anno precedente un reddito lordo complessivo non superiore al limite di 20.000 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta nell'anno precedente;
c) aver accreditato presso la Gestione Separata nell’anno precedente non meno di 3 contributi mensili, e nell'anno di riferimento non meno di 1 contributo mensile;
d) aver avuto un periodo di disoccupazione ininterrotto di almeno due mesi nell'anno precedente.
In via ordinaria l’indennità di disoccupazione dovrebbe essere uguale al 5% del minimale annuo di reddito di cui all’articolo 1 della legge 233/1990 moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate l’anno precedente e quelle non coperte da contribuzione. Per gli anni 2013, 2014 e 2015, la percentuale utile al calcolo dell’indennità è stata elevata, in via transitoria, dal 5% al 7%.
Con il recente messaggio, l'INPS ha chiarito le novità concernenti il nuovo modello di domanda per l’anno di riferimento 2014, la rivalutazione per l’anno 2013 del requisito reddituale e la modalità di attestazione del periodo ininterrotto di disoccupazione.
L’articolo 2 della legge 92/2012 ha previsto che il limite di reddito di 20.000 euro, per l’anno 2012, sia rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo. L’ISTAT nel gennaio 2014 ha comunicato che l’incremento di tale indice è pari al 1,1%. Pertanto, per l'accesso all’indennità, il limite di reddito per l’anno 2013 risulta pari a 20.220 euro. Tale soglia si adotta per le domande di prestazione con anno di riferimento 2014.
Per la presentazione delle domande con anno di riferimento 2014 e per quelle degli anni successivi, il requisito del periodo di disoccupazione deve essere di due mesi ininterrotti e conforme alla disciplina delineata dall'articolo 1 del d.lgs. 181/2000. E' possibile attestare ciò con autocertificazione, con la quale si dichiara di essere stato disoccupato continuamente per almeno due mesi e di averlo certificato presso il Centro per l’impiego.
17/03/2014