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Indebito per ricalcolo dell’assegno sociale: compensazione con altre prestazioni assistenziali nei limiti del quinto.

Corte di Cassazione, sentenza 30220 del 2019.

Un pensionato era tenuto a restituire all’Inps Euro 5.056,96 a seguito di un indebito formatosi sull’assegno sociale di cui era titolare e, tuttavia, il medesimo, a seguito della sentenza del Tribunale di Palermo, aveva ottenuto il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento con i relativi arretrati.

L’INPS procedeva alla compensazione in unica soluzione dell’indebito di Euro 5.056,96 sull’importo di Euro 6.970,88, dovuto per arretrati di indennità di accompagnamento.

La Corte di Appello di Palermo dichiarava, in applicazione dell’art. 69 L. n. 153/1969, la compensazione in misura eccedente il quinto operata dall’INPS.

La Suprema Corte ha confermato la sentenza ma ha corretto la motivazione.

L’art. 69 L. n. 153/1969 dispone al primo comma che le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti in forza del regio decreto-legge 4 ottobre 1935 n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli assegni di cui all’art. 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115 spettanti a carico dell’INPS possono essere ceduti, sequestrati e pignorati, nei limiti di un quinto del loro ammontare, per debiti verso l’Istituto nazionale della previdenza sociale derivanti da indebite prestazioni percepite a carico di forme di previdenza gestite dall’Istituto stesso, ovvero da omissioni contributive, escluse, in questo caso, le somme dovute per interessi e sanzioni amministrative.

Il secondo comma fa comunque salvo, per le pensioni ordinarie, l’importo corrispondente al trattamento minimo.

Il significato delle disposizioni è chiaro: l’INPS, salvo il diritto di avvalersi, come ogni creditore, dell’azione di ripetizione di cui all’art. 2033 c.c., può recuperare gli indebiti o le omissioni contributive anche mediante trattenute sulla pensione, in via di compensazione, col duplice limite che la somma oggetto di cessione, sequestro, pignoramento o trattenuta non superi la misura di un quinto della pensione, assegno o indennità e che sia fatto, comunque, salvo il trattamento minimo della pensione.

L’art. 69 L. n. 153/1969 riguarda, come risulta evidente dal tenore letterale, le prestazioni previdenziali prevedendo, in sostanza, il necessario recupero rateale e nei limiti del quinto.

Nessun riferimento contenuto nella norma autorizza un’estensione alle ipotesi di prestazioni assistenziali.

Nel caso affrontato, sia l’indebito sia gli arretrati si sono formati, invece, con riferimento a prestazioni di natura assistenziale (assegno sociale e indennità di accompagnamento) e dunque, la questione deve trovare la sua disciplina normativa nelle norme generali sulla compensazione.

L’istituto della compensazione di cui agli articoli 1241 e seguenti del codice civile presuppone l’autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti, mentre è configurabile la compensazione impropria, allorché i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto, nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere e a ciò il giudice può procedere senza incontrare ostacolo nelle limitazioni vigenti per la compensazione in senso tecnico-giuridico.

Nel caso particolare, non ricorre il requisito dell’identità di titolo tra le somme dovute dall’istituto per indennità di accompagnamento e quelle dovute dal pensionato sull’assegno sociale non avendo origine, i rispettivi crediti e debiti, dal medesimo rapporto. L’identità del titolo non può essere affermata sul generico presupposto che entrambe le prestazioni di cui è causa hanno natura assistenziale dovendosi sottolineare l’assoluta diversità dei presupposti che giustificano l’erogazione dell’assegno.

Le conseguenze applicative della ipotesi della compensazione propria, si sostanziano nell’esclusione della deducibilità, per intero, del controcredito dal credito impignorabile. Il credito per indennità di accompagnamento è, comunque, impignorabile e l’articolo 1246 numero 3 del codice civile dispone la compensazione non si verifica quando, fatti salvi il titolo dell'uno o dell'altro debito, uno dei crediti sia dichiarato impignorabile.

25 novembre 2020

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