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Indebito assistenziale: la restituzione è dovuta dalla comunicazione dell’esito della visita.

Corte di Cassazione, ordinanza 24180 del 2022.

La Corte di Appello di Lecce, a conferma della sentenza del Tribunale di Lecce, ha riconosciuto il diritto dell'INPS alla restituzione delle somme indebitamente percepite da una pensionata a titolo di assegno di invalidità per il periodo dal 2010 al 2014 ovvero dalla data in cui l'assistita era stata sottoposta a visita di revisione (2010) e fino al momento del provvedimento di comunicazione (2014).

La Corte di Appello ha ritenuto irrilevante, rispetto al diritto alla ripetibilità, l'accertamento di un particolare stato soggettivo del beneficiario.

L’interessata ha promosso ricorso per cassazione.

La Suprema Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso sulla base del principio per cui in tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l’articolo 2033 del Codice civile, la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'articolo 2033 del Codice civile, che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia.

Si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione la regola propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al beneficiario della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.

L'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento.

26 settembre 2022

 

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