Incremento del requisito anagrafico minimo per l'accesso all'assegno sociale
INPS, messaggio n. 16587 del 2012
Dal 2013 il requisito dell’età per ottenere l’assegno sociale è sottoposto all’incremento della speranza di vita. In applicazione delle leggi n. 122/2010 e n. 214/2011, l’accesso all’assegno sociale nonché all’assegno sociale sostitutivo della pensione d’inabilità civile, all’assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali e alla pensione non reversibile ai sordi, è previsto solo dal compimento dei 65 anni e 3 mesi di età.
Con l'aumento del requisito anagrafico necessario l’assegno sociale dal 2013, la pensione d’inabilità civile, l’assegno mensile di assistenza agli invalidi parziale e la pensione non reversibile ai sordi, sono concesse, in presenza dei requisiti, sanitario e socio economico, a coloro di età non inferiore ad anni 18 e fino al compimento di 65 anni e 3 mesi.
L’assegno sociale è una prestazione assistenziale, indipendente dalla presenza di contributi previdenziali, accordata ai cittadini che si trovino in condizioni di disagio economico.
I requisiti per accedere al beneficio sono:
- cittadinanza e residenza sul territorio nazionale (ne hanno diritto anche i rifugiati politici, nonché i cittadini dell’Unione Europea, purchè risiedano in Italia);
- soggiorno legale, in via continuativa, per almeno dieci anni in Italia;
- 65 anni e 3 mesi di età, sia per gli uomini e sia per le donne (fatti salvi i successivi incrementi agganciati all’adeguamento alla speranza di vita);
- assenza di redditi, ovvero conseguimento di redditi inferiori ai limiti previsti.
Se il richiedente non è coniugato il limite di reddito è pari allo stesso importo annuo dell’assegno sociale. Pertanto per il 2013 il limite reddituale è di euro 5.749,90, ovvero euro 442,30 per 13 mensilità.
Se il richiedente è invece coniugato il limite di reddito è raddoppiato: euro 11.499,80 ovvero 5.749,90 euro per due. In tal caso si fa riferimento al reddito di entrambi i coniugi.
Nel caso in cui il reddito del richiedente o quello del coniuge o la loro somma siano inferiori ai limiti di legge, l'assegno viene erogato per un importo ridotto: sarà pagato un importo annuo pari alla differenza tra l'importo intero annuale dell'assegno sociale corrente e l'ammontare del reddito annuale.
29/04/2013