Incostituzionali le norme sugli incarichi dirigenziali senza concorso nelle agenzie fiscali
Corte Costituzionale, sentenza n.37 del 2015.
La Corte Costituzionale ha censurato le norme del d.l. 16/2012 che autorizzano l'Agenzie delle dogane, delle entrate e del territorio ad espletare procedure concorsuali per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti, ma che fa salvi, per il passato, gli incarichi dirigenziali già affidati dalle Agenzie a propri funzionari, e consente, nelle more dell’espletamento delle procedure concorsuali, di attribuire incarichi dirigenziali a propri funzionari, mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato.
Il conferimento di incarichi dirigenziali nell’ambito di un’amministrazione pubblica deve avvenire previo esperimento di un pubblico concorso ed il concorso è necessario anche nei casi di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio. Anche il passaggio ad una fascia funzionale superiore comporta l’accesso ad un nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni più elevate ed è soggetto, pertanto, quale figura di reclutamento, alla regola del pubblico concorso.
La disposizione impugnata aggira la regola del concorso pubblico per l’accesso alle posizioni dirigenziali.
Per colmare le carenze nell’organico dei propri dirigenti, l’Agenzia delle entrate ha, negli anni, fatto ampio ricorso ad un istituto previsto dal proprio regolamento che consente la copertura provvisoria delle eventuali vacanze verificatesi nelle posizioni dirigenziali, previo interpello e previa specifica valutazione dell’idoneità degli aspiranti, mediante la stipula di contratti individuali di lavoro a termine con propri funzionari, con l’attribuzione dello stesso trattamento economico dei dirigenti. Le reiterate delibere di proroga del termine finale hanno consentito di utilizzare uno strumento pensato per situazioni peculiari quale metodo ordinario per la copertura di posizioni dirigenziali vacanti.
Nell’ambito dell’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, l’illegittimità di questa modalità di copertura delle posizioni dirigenziali deriva dalla sua non riconducibilità, né al modello dell’affidamento di mansioni superiori a impiegati appartenenti ad un livello inferiore, né all’istituto della cosiddetta reggenza.
La norma contestata, secondo la Corte Costituzionale, ha contribuito all’indefinito protrarsi nel tempo di un’assegnazione di mansioni superiori, senza provvedere alla copertura dei posti dirigenziali vacanti da parte dei vincitori di una procedura concorsuale aperta e pubblica.
23/03/2015