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Incentivi per la produttività anche ai lavoratori a termine.

Corte di Cassazione, sentenza 23487 del 2015.

La Corte d'appello di Torino condannava la Croce Rossa Italiana a pagare il trattamento accessorio incentivante anche ai dipendenti a tempo determinato.

La Corte di Cassazione, investita della controversia, ha ritenuto che la negazione della spettanza del compenso incentivante anche ai dipendenti della Croce Rossa Italiana a tempo determinato si pone in contrasto con il principio di non discriminazione.

Il compenso incentivante reclamato dai lavoratori a termine è previsto quale elemento della struttura della retribuzione ed è alimentato dal Fondo costituto per i trattamenti accessori del personale, finalizzato a promuovere reali e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza dell'amministrazione e di qualità dei servizi istituzionali, mediante la realizzazione, attraverso la contrattazione integrativa, di piani produttivi.

La Direttiva 1999/70/CE stabilisce che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.

Tale disposizione ha trovato coerente recezione nella legislazione nazionale secondo cui al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spetta ogni trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili in proporzione al periodo lavorativo prestato sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine.

Nell'interpretazione della giurisprudenza della Corte di giustizia UE, il principio di non discriminazione si applica ai contratti e rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e gli altri enti del settore pubblico ed esclude qualsiasi disparità di trattamento tra dipendenti pubblici di ruolo e dipendenti pubblici temporanei comparabili di uno Stato membro, per il solo motivo che questi ultimi lavorino a tempo determinato, a meno che la disparità di trattamento non sia giustificata da ragioni oggettive.

La Corte di Cassazione ha escluso un'incompatibilità del compenso incentivante, legato al raggiungimento di determinati e specifici obiettivi programmati in dipendenza del rapporto di lavoro, con una sua modulazione a tempo determinato.

4 gennaio 2016

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