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Incarico dirigenziale del servizio infermieristico: diritto alle differenze di retribuzione per superiore inquadramento. Vittoria in Corte di Appello per lo Studio Legale Carozza.

Corte di Appello di Napoli, sentenza 2201 del 2022.

Un dipendente di un’Azienda Ospedaliera proponeva ricorso deducendo di essere inquadrato con il profilo professionale di infermiere nella categoria Ds con fascia economica 6, di essere stato incaricato, con diverse note, di funzioni di incarico dirigenziale del servizio infermieristico e tecnico-sanitario, a seguito del pensionamento di una dottoressa, e di aver svolto tali mansioni superiori per oltre quattro anni. L’interessato chiedeva al Giudice del Lavoro l’accertamento dei compiti di dirigente infermieristico e tecnico sanitario ed il diritto a percepire il trattamento economico previsto dalla legge e dal CCNL per la dirigenza sanitaria.

Il Tribunale accoglieva la domanda e condannava l’Azienda Ospedaliera al pagamento delle differenze di retribuzione.

L’Azienda Ospedaliera proponeva appello. La Corte di Appello, tuttavia, ha statuito che  le contestazioni mosse dall’Azienda Ospedaliera sono insuscettibili di minare il fondamento della pronuncia di primo grado.

In ordine al livello DS 6 di inquadramento la disciplina collettiva dispone: “Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che, oltre alle conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, richiedono a titolo esemplificativo e anche disgiuntamente: autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti; ampia discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative di assegnazione; funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane; coordinamento di attività didattica; iniziative di programmazione e proposta.”

Le attività svolte dal lavoratore in veste di dirigente del servizio sanitario infermieristico e tecnico sanitario venivano individuate proprio nelle seguenti: programmazione delle attività assistenziali, determinazione dei fabbisogni del personale di comparto, disposizione in ordine alla mobilità interna di oltre mille dipendenti, determinazione del budget per il lavoro somministrato, liquidazione delle fatture per i pagamenti delle prestazioni dei lavoratori somministrati, partecipazione in qualità di componente al tavolo tecnico regionale per il lavoro somministrato, disposizione in relazione ai procedimenti per le selezioni interne, partecipazione ai tavoli tecnici con i rappresentanti aziendali, direzione e coordinamento dei corsi di formazione e partecipazione ai lavori in qualità di componente del Servizio Ispettivo aziendale.

Le mansioni indicate dal dipendente possano ritenersi senz’altro superiori, poiché la categoria DS 6 afferisce alla diversa qualifica professionale di “Collaboratore professionale sanitario esperto” e non già a quella di dirigente conferita espressamente al lavoratore con più provvedimenti, tale da riconoscergli il diverso trattamento economico previsto per i compiti di dirigente infermieristico e tecnico sanitario.

La Corte di Appello ha confermato il corretto esame del materiale probatorio e delle dichiarazioni rese dai testimoni. Il lavoratore ha provato di aver svolto l’incarico di coordinamento del servizio infermieristico e tecnico. Dagli atti emergono elementi sufficienti ed idonei a provare l'esistenza e il contenuto dell'atto aziendale, nonché il processo organizzativo e strutturale programmato ed attuato per i compiti dirigenziali svolti.

Gli atti del processo confermano lo svolgimento delle funzioni dirigenziali da parte dell’interessato e smentiscono i rilievi dell’Azienda Ospedaliera in ordine alla mancanza di prova dell'istituzione di una struttura operativa relativa al servizio dirigenziale dell'assistenza infermieristica e tecnico sanitaria.

31 agosto 2022

 

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