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Incarico di energy manager presso l’Azienda Sanitaria Locale: diritto al maggior compenso. Vittoria in Tribunale per lo Studio Legale Carozza.

Tribunale di Nocera Inferiore, sentenza 5689 del 2023.

Un lavoratore ha promosso ricorso deducendo di essere dipendente di un’azienda Sanitaria Locale, di essere inquadrato nella categoria D del Ccnl Sanità, profilo professionale di collaboratore amministrativo, che con avviso del 2017 era stata indetta una selezione interna per il conferimento dell'incarico di energy manager (legge 10/1991), di esser stato nominato responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia con deliberazione del Direttore Generale, di aver svolto i compiti assegnati in piena autonomia decisionale e discrezionalità sin dal 2018 e di avere raggiunto gli obiettivi fissati con la delibera di nomina. L’interessato sosteneva, pertanto, che le mansioni svolte dal 2018 erano riconducibili a qualifica dirigenziale e concludeva per accertare il proprio diritto al pagamento del trattamento economico corrispondente all'incarico dirigenziale ricoperto.

L’Azienda Sanitaria Locale si costitutiva per chiedere il rigetto della domanda.

Il Tribunale ha accolto il ricorso del lavoratore.

In materia di pubblico impiego, l'impiegato cui sono state assegnate mansioni superiori ha diritto ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione.

Il diritto al compenso per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, da riconoscere nella misura indicata nell'articolo 52 del decreto legislativo 165/2001, non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni, in quanto una diversa interpretazione sarebbe contraria all'intento del legislatore di assicurare una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato. Il diritto può essere escluso solo qualora l'espletamento sia avvenuto all'insaputa o contro la volontà dell'ente, oppure quando sia li frutto di una fraudolenta collusione tra dipendente e dirigente, o in ogni ipotesi in cui si riscontri una situazione di illiceità, a condizione che il dipendente dimostri di averle svolte con le caratteristiche richieste dalla legge, ovvero con l'attribuzione in modo prevalente sotto li profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di tali mansioni.

Le aziende sanitarie possano istituire posizioni dirigenziali che, senza attribuzione di responsabilità di strutture semplici o complesse, comportino l'assegnazione di incarichi di tipo professionale, caratterizzati dall'affidamento di compiti con precisi ambiti di autonomia tecnico-professionale e che l'assegnazione di fatto del funzionario non dirigente ad una posizione dirigenziale, prevista dall'atto aziendale e dal provvedimento di graduazione delle funzioni, costituisce espletamento di mansioni superiori, rilevante ai fini dell’articolo 52 del decreto legislativo 165/2001, la cui applicazione non è impedita dal mancato espletamento della procedura concorsuale, dall'assenza di un atto formale e dalla mancanza della previa fissazione degli obiettivi, che assume rilievo, eventualmente, per escludere li diritto a percepire anche la retribuzione di risultato.

Nel caso affrontato, il Tribunale ha ritenuto provato dai documenti che il lavoratore ha partecipato ad una procedura concorsuale, all'esito della quale gli sono state affidate mansioni prevalenti (che ha anche effettivamente svolto) di energy manager.

L'incarico ha comportato lo svolgimento di mansioni superiori; il collaboratore amministrativo professionale è colui che svolge attività amministrative che comportano una autonoma elaborazione di atti preliminari e istruttori dei provvedimenti di competenza dell'unità operativa in cui è inserito e che collabora con il personale inserito nella posizione Ds e con i dirigenti nelle attività di studio e programmazione, mentre l'incarico di energy manager, assegnato all’interessato, ha comportato l'attribuzione di mansioni che vanno oltre li perimetro del profilo di appartenenza perché sono stati affidati compiti che esulano la mera elaborazione di atti preliminari ed istruttori di competenza dell'unità operativa di appartenenza o la collaborazione con la dirigenza nelle attività di studio e programmazione. Al lavoratore è stato affidato non solo l'incarico di individuare le azioni, gli interventi e le procedure per promuovere l'uso razionale dell'energia ma anche di verificare l'applicazione della legge 10/1991 e di predisporre i dati energetici eventualmente richiesti dall'autorità centrale; al lavoratore veniva conferito anche un potere di autorganizzazione (con riferimento alla programmazione temporale della sua attività) da esercitare (soltanto) in accordo con gli indirizzi normativi e strategici ed in coordinamento e con il supporto del direttore del servizio attività tecniche e patrimoniali.

Lo svolgimento delle suddette mansioni, caratterizzate da autonomia decisionale ed operativa, è riconducibile allo svolgimento di mansioni dirigenziali di cui agli incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo descritti dall'articolo 27 del Ccnl del 2000 per la dirigenza non medica del servizio sanitario nazionale con diritto dell’interessato al corrispondente trattamento economico. Il diritto del lavoratore ad un compenso per l'incarico di energy manager lo si ricava anche dallo stesso avviso di selezione che prevedeva l'attribuzione di uno specifico compenso per il candidato vincitore da quantificare tenendo conto delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva.

Il Tribunale ha condannato l’Azienda Sanitaria Locale a pagare al lavoratore un trattamento economico corrispondente all'incarico dirigenziale di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo ricoperto.

4 luglio 2023

 

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