Articolo

Inadempimento del lavoratore e mancato pagamento della retribuzione.

Corte di Cassazione, sentenza 13688 del 2017.

La vicenda ha visto protagonista un dipendente di una compagnia aerea con mansioni di operatore basico all’interno dell’aeroporto di Fiumicino.

A seguito del ritiro del tesserino aeroportuale da parte della polizia giudiziaria, la società comunicava la sospensione con effetto immediato dalla prestazione lavorativa. Successivamente il datore di lavoro intimava il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, in ragione della sopravvenuta impossibilità della prestazione non potendo neanche ricollocare il lavoratore in mansioni equivalenti.

Il lavoratore impugnava il licenziamento e chiedeva anche il pagamento delle retribuzioni non corrisposte durante il periodo di sospensione.

La Corte di Cassazione, investita della controversia, ha rilevato che il recesso di cui è causa risulta legittimamente intimato per impossibilità sopravvenuta della prestazione, dopo una sospensione del rapporto di lavoro di circa un anno in conseguenza del provvedimento di ritiro delle tessera di accesso all’area aeroportuale in possesso del lavoratore, documento essenziale per lo svolgimento della prestazione. Non si tratta, pertanto, di un licenziamento disciplinare ma di un recesso intimato in conseguenza dell’accertata impossibilità sopravvenuta allo svolgimento della prestazione convenuta contrattualmente, in virtù di un provvedimento non emesso dal datore di lavoro ed estraneo alla sua sfera di influenza, come il rilascio del tesserino di accesso nell’area aeroportuale.

In relazione alla mancata corresponsione delle retribuzioni nel periodo di sospensione, la Suprema Corte ha ricordato che nel contratto di lavoro, ove le prestazioni sono corrispettive, in quanto all’obbligo di lavorare dell’una corrisponde l’obbligo di remunerazione dell’altra, ciascuna parte può valersi dell’eccezione di inadempimento prevista dall’articolo 1460 del codice civile, dovendosi escludere che alla inadempienza del lavoratore il datore di lavoro possa reagire solo con sanzioni disciplinari o, al limite, con il licenziamento, oppure col rifiuto di ricevere la prestazione parziale e con la richiesta di risarcimento. Ne consegue che, nel caso di inadempimento della prestazione lavorativa il datore di lavoro non è tenuto al pagamento delle retribuzioni ove ricorra il mancato adempimento della prestazione del lavoratore.

La Corte di Cassazione ha, quindi, rigettato il ricorso del lavoratore condannandolo al pagamento di oltre 3200,00 euro per le spese legali.

 

28 agosto 2017

Condividi questo articolo: