In tema di indennità di frequenza, la frequenza effettiva dei corsi scolastici rappresenta un elemento costitutivo dell’insorgenza del diritto all'indennità.
Corte di Cassazione, sentenza 5057 del 2021.
La Cassazione ha accolto il ricorso dell’INPS avverso la sentenza della Corte di Appello di Campobasso che aveva confermato l’accoglimento della domanda dei genitori di un minore volta all'accertamento del diritto all'indennità di frequenza. La Corte di Appello aveva condiviso il convincimento sul fatto che il minore versava nelle condizioni fisiche per poter beneficiare della provvidenza, evidenziando, nel contempo, che la tesi dell’INPS, secondo cui, trattandosi di provvidenza a tempo, vi sarebbe stata necessità di verifiche sull'effettiva frequenza scolastica con esclusione per i periodi di non frequenza, era improponibile.
L’INPS ha proposto ricorso per cassazione, lamentando che la Corte di Appello avrebbe dovuto precisare che l'indennità doveva aver termine nel mese successivo a quello di cessazione della frequenza, tanto che non avrebbe potuto essere riconosciuta per il mese di agosto e per i periodi estivi successivi di notoria chiusura degli anni scolastici. L’Istituto, inoltre, ha considerato errata l'impugnata decisione per il mancato accertamento della circostanza della continuazione della frequentazione scolastica da parte del minore negli anni interessati dal giudizio, precisando che i genitori del minore avrebbero dovuto, in ogni caso, allegare e dimostrare la frequenza anche per gli anni successivi a quello di instaurazione del giudizio.
La Cassazione ha sottolineato che la concessione dell’indennità di frequenza per i minori invalidi è subordinata alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap o alla frequenza di scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi. Il diritto all’indennità mensile di frequenza per il minore invalido, nel caso di frequentazione continuativa o periodica di centri ospedalieri, è attribuito per i soli mesi di reale durata del trattamento o del corso e, comunque, per i soli periodi in cui risulti soddisfatto il requisito della frequenza. La durata del beneficio è commisurata al periodo di svolgimento del corso ed è correlata alla reale durata del corso, per cui il termine finale va riferito al mese finale del corso e non all'inizio del mese successivo a quello di cessazione della frequenza.
Pertanto, per la Suprema Corte, considerato che la frequentazione effettiva dei corsi scolastici rappresenta un elemento costitutivo dell'insorgenza del diritto all'indennità, i giudici dell'appello avrebbero dovuto esaminare la documentazione prodotta prima di statuire sull'accertamento del diritto.
19 maggio 2021