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In materia di crediti di lavoro, anche di natura risarcitoria, il dipendente pubblico non ha diritto al cumulo di interessi legali e rivalutazione monetaria.

Corte di Cassazione, sentenza 13624 del 2020.

La Cassazione ha rigettato il ricorso di un lavoratore del Ministero degli Affari Esteri avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che non aveva riconosciuto il diritto alla rivalutazione monetaria sulle somme liquidate in suo favore a titolo di risarcimento del danno per omissione contributiva.

Il lavoratore ha promosso ricorso per cassazione denunciando l’ errata applicazione della Legge 724/1994, secondo cui, dal 1 gennaio 1995, il cumulo di rivalutazione e interessi legali non è più ammesso per i crediti di lavoro pubblico. Secondo il lavoratore, infatti la norma riguarda i soli crediti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale e non quelli di natura risarcitoria.

La Corte costituzionale, con la pronuncia  459/2000, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’articolo 22 della Legge 724/1994 nella parte in cui estendeva all’ipotesi dell’inadempimento dei crediti retributivi dei lavoratori subordinati privati la regola della non cumulabilità degli interessi e della rivalutazione monetaria, ha osservato che le ragioni giustificatrici dell’intervento legislativo risiedevano in un contesto di progressivo deterioramento degli equilibri della finanza pubblica e nella necessità di una più adeguata ponderazione dell’interesse collettivo al contenimento della spesa pubblica.

La Cassazione ha più volte specificato che l’esclusione dal divieto di cumulo non può trovare applicazione per i dipendenti privati di enti pubblici non economici e neppure per i rapporti di lavoro di natura privatistica alle dipendenze di Ministeri. Per tali categorie di rapporti di lavoro ricorrono, infatti, le ragioni di contenimento della spesa pubblica, necessarie per l’applicazione dell’articolo 22 della Legge 724/1994.

Nel caso in esame, il rapporto di lavoro intercorso tra il lavoratore e il Ministero degli Affari Esteri, pur di natura interamente privatistica e precaria, faceva capo ad un'Amministrazione dello Stato ed era svolta nel contesto di una sua attività istituzionale.

Sebbene l’elencazione contenuta nella norma non menzioni testualmente i crediti di natura risarcitoria, la giurisprudenza di legittimità ha generalmente ritenuto che la disposizione riguardi i crediti di lavoro senza ulteriori specificazioni e, dunque, anche i crediti di natura risarcitoria nascenti dal rapporto di lavoro.

La Corte di Cassazione ha, quindi, rigettato il ricorso poiché la previsione limitativa di cui all’articolo 22 della Legge 724/1994 trova applicazione anche per i crediti di natura risarcitoria riferibili ad un rapporto di lavoro pubblico.

30 ottobre 2020

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