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In caso di movimentazione manuale di carichi il datore di lavoro è obbligato a sottoporre il lavoratore a visita medica preventiva.

Corte di Cassazione Penale, sentenza 1465 del 2018.

La Corte di Appello di Napoli confermava l’accertamento di responsabilità del reato di cui all’articolo 589 del codice penale (omicidio colposo) del legale rappresentante di una società di costruzioni, per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia, nonché nell'inosservanza delle nome concernenti la normativa in materia di sicurezza del lavoro, che aveva cagionato la morte di un dipendente, dovuta ad insufficienza cardiaca acuta determinata dallo sforzo compiuto nel trasportare contenitori di detriti presso un cantiere.

Durante l'attività lavorativa svolta presso un cantiere edile, l’operaio, colto da malore, veniva accompagnato da un collega presso il vicino ospedale dove veniva costatato il decesso.

L’operaio quel giorno stava svolgendo attività di trasporto di materiale, percorrendo una scala in muratura di 49 gradini per un dislivello di circa 10 metri. L'attività era iniziata alle ore 7,00, era stata effettuata, intorno alle 09.00, una pausa di circa 15 minuti e poco dopo, al primo viaggio in salita, si era verificato il malore. Il peso delle cassette oggetto del trasporto, rinvenute sul cantiere, era pari a circa 22 kg per quelle contenenti materiale di risulta e più di 40 kg per quelle contenenti sabbione. I trasporti effettuati tra le 7,00 e le 9,00 in particolare erano stati diciassette, ciò che rendeva la movimentazione dei carichi fuori dai limiti di anche in relazione alla frequenza delle azioni.

Secondo gli esiti della autopsia la morte era stata causata da uno shock cardiogeno da arteriosclerosi occlusiva marcata di tre vasi coronarici.

La società datrice di lavoro non aveva operato una specifica valutazione dei rischi sulla salute dell'operaio sia in relazione a patologie derivanti dall'attività sia per la verifica delle condizioni di attitudine allo svolgimento della specifica mansione. Veniva appurata la violazione dell’articolo 41 del Decreto Legislativo 81/20028 in merito alla necessità di preventiva verifica delle condizioni di salute anche in caso di mutamento di mansioni, circostanza ritenuta anche da sola sufficiente a porre in relazione l'attività lavorativa affidata, organizzata in violazione dei principi di prevenzione, con il decesso dell’operaio univocamente da riconnettersi allo sforzo fisico rilevante e prolungato cui lo stesso era stato sottoposto.

L’imputato proponeva ricorso per cassazione respinto dalla Suprema Corte.

In tema di infortuni sul lavoro, la circostanza che il lavoratore possa trovarsi, in via contingente, in condizioni psico-fisiche tali da non renderlo idoneo a svolgere i compiti assegnati è evenienza prevedibile, che come tale non elide il nesso causale tra la condotta antidoverosa del datore di lavoro e l'infortunio. Le misure antinfortunistiche servono anche a salvaguardare i lavoratori esposti per un fatto eccezionale ed imprevedibile ad un rischio inerente al tipo di attività cui sono destinati. Un malore non esclude il nesso causale tra la condotta illecita del datore di lavoro, per mancata predisposizione di misure di prevenzione, e l'evento.

02 ottobre 2020

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