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In caso di licenziamento ritorsivo la sanzione è quella della reintegra del lavoratore e del pagamento di una somma commisurata alle retribuzioni perse ed al risarcimento del danno ulteriore eventualmente cagionato

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sentenza n. 1219 del 2013.

Con recente decisione, il Tribunale di S. Maria C.V. ha accolto la domanda di un giovane dipendente di una società di contabilità della Confesercenti dichiarando nullo il licenziamento irrogatogli e risarcibile il danno da mobbing.
Il giuslavorista della CISL, avvocato Domenico Carozza, che ha assistito e rappresentato il lavoratore, ha ritenuto che dai fatti narratogli si configurasse il motivo ritorsivo e discriminatorio del recesso nonché l’intento persecutorio e vessatorio finalizzato all’espulsione dall’organizzazione del lavoro.
Il giudice ha accolto le tesi difensive concordando che i fatti emersi dalla prova testimoniale delineassero le figure giuridiche individuate dal legale; e’ risultato, infatti, che il lavoratore era stato vittima di un progressivo demansionamento nonché di comportamenti diffamanti dei suoi superiori gerarchici e, infine, della esclusione dalle riunioni periodiche a cui erano chiamati a partecipare i suoi colleghi sino al licenziamento giustificato con un’inesistente “eccessiva morbilità”. Tali vicissitudini hanno avuto origine allorquando era stato evidenziato al Presidente dell’Associazione per cui la società datrice di lavoro effettuava la contabilità gravi irregolarità nella destinazione dei fondi.
Il Giudice, benché la società non raggiungesse il requisito dimensionale previsto per l’applicabilità dell’art.18 dello Statuto dei lavoratori, ne ha affermato ugualmente l’applicazione al caso di specie avendo individuato l'ipotesi del licenziamento discriminatorio adottato dal datore di lavoro con il precipuo intento punire il lavoratore che aveva formulato rivendicazioni. Lo stesso Giudice, inoltre, ha condannato la società al risarcimento del danno biologico avendo verificato la sussistenza del nesso di causalità tra i predetti fatti e la sindrome ansioso depressiva occorsa al lavoratore e certificata dal persone medico dall’Ospedale Civile di Caserta.

 

29/04/2013

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