In caso di appalto il committente è obbligato in solido con l’appaltatore entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto.
Corte di Cassazione, sentenza 22997 del 2021.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di una socia lavoratrice di una cooperativa che svolgeva la sua attività lavorativa presso un negozio di una società committente avverso la sentenza della Corte di Appello che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato che fra la lavoratrice e la cooperativa era intercorso un rapporto di lavoro subordinato e a tempo indeterminato e aveva ordinato il reinserimento della lavoratrice nel posto di lavoro occupato presso la committente con la condanna della cooperativa al pagamento delle differenze retributive. In particolare, i giudici del gravame erano pervenuti a tali conclusioni sul rilievo che la solidarietà passiva fra committente ed appaltatore prospettata dalla lavoratrice era da escludere perché valevole entro un anno dalla data di cessazione dell’appalto e tale limite, nel caso di specie, era stato superato.
Avverso la sentenza della Corte di Appello ha interposto ricorso per cassazione la lavoratrice, dolendosi che la Corte di merito abbia tralasciato di considerare che la Legge contempla l’esperibilità della azione di responsabilità per il pagamento dei trattamenti retributivi e i contributi previdenziali spettanti al lavoratore nei confronti di committente ed appaltatore, in regime di solidarietà, entro il termine di due anni dalla cessazione dell’appalto.
La Corte di Cassazione ha evidenziato che in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti. La norma, quindi, prevede la responsabilità solidale di committente ed appaltatore entro il limite di due anni dalla cessazione del rapporto, così garantendo il lavoratore circa il pagamento dei trattamenti retributivi dovuti in relazione all’appalto cui ha personalmente dedicato le proprie energie lavorative.
La Legge garantisce il lavoratore circa il pagamento dei trattamenti retributivi dovuti in relazione all’appalto considerando come debitore non solo il datore di lavoro, ma anche l’impresa appaltante in relazione al periodo del rapporto lavorativo coinvolto dall’appalto. Si tratta, infatti, di una norma volta ad assicurare ai lavoratori margini di tutela più ampi anche in ipotesi di trasferimento d’azienda o di un suo ramo o in caso di processi di esternalizzazione del lavoro.
Il regime della solidarietà presuppone solo l’accertamento dell’inadempimento dell’obbligazione a carico dei coobbligati solidali, la ripartizione interna dei debiti attenendo solo al rapporto intercorrente fra gli stessi. La logica solidaristica informa il rapporto fra l’appaltatore ed il committente, È la stessa norma a sancire la responsabilità solidale di committente ed appaltatore entro il limite di due anni dalla cessazione del rapporto.
Nel caso in esame, dunque, per la Suprema Corte il ricorso introduttivo della lavoratrice non risulta depositato oltre il termine di due anni dalla cessazione del contratto di appalto e, quindi, la pronuncia della Corte di Appello è stata cassata.
29 dicembre 2021