Impiego pubblico: svolgimento di mansioni superiori ed irrilevanza delle irregolarità dell'atto di predisposizione.
Corte di Cassazione, sentenza 18712 del 2016.
La Corte di Appello di Napoli rigettava la domanda di un medico della ASL Napoli, che riteneva di essere stato affidatario, in base a provvedimento del Direttore generale, delle mansioni superiori inerenti la responsabilità della Unità Operativa Servizio Tossicodipendenti, qualificato ad alta utenza e con le caratteristiche e di una struttura complessa, di ottenere il riconoscimento del trattamento economico del personale medico affidatario della direzione di una struttura complessa, come previsto dal ccnl dell'Area della Dirigenza medico-veterinaria.
Della controversia veniva investita la Cassazione che confermava il rigetto delle pretesa.
In materia di pubblico impiego l'impiegato cui sono state assegnate, al di fuori dei casi consentiti, mansioni superiori ha diritto ad una retribuzione proporzionata e sufficiente.
Il diritto al compenso non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni, posto che una diversa interpretazione impedirebbe la tutela costituzionale della retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato.
E' però necessario che le mansioni superiori assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità relative.
Anche se l'espletamento di fatto di mansioni dirigenziali da parte di un funzionario può comportare il diritto al corrispondente trattamento economico, non è sufficiente il provvedimento di incarico, occorrendo l'allegazione e la prova della pienezza delle mansioni assegnate, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, in relazione alle concrete attività svolte e alle responsabilità attribuite.
Nel caso affrontato, l'interessato non aveva dimostrato la piena responsabilità delle funzioni connesse alla direzione della UO Servizio Tossicodipendenti della ASL, non avendo dedotto l'attività svolta in concreto, l'esercizio della direzione della struttura e l'assunzione delle responsabilità professionali proprie dell'atto medico anche per la gestione organizzativa e amministrativa.
24 marzo 2017