Impiego pubblico e domanda di risarcimento danni per esposizione ad amianto
Corte di Cassazione, sentenza 22034 del 2014.
Gli eredi di un dipendente del Comune di Trieste, deceduto per malattia professionale dovuta all'esposizione all'amianto, chiedevano il risarcimento del danno patito dal loro congiunto. I medesimi lamentavano che l'infermità era riconducibile allo svolgimento dell'attività di meccanico ed alla conseguente contatto con la sostanza nociva. Venivano invocati gli inadempimenti del Comune alle proprie obbligazioni quale datore di lavoro e le condotte omissive penalmente rilevanti.
Il Comune di Trieste eccepiva la giurisdizione del giudice amministrativo.
La Corte di Cassazione ha ricordato che, ove il pubblico dipendente proponga, nei confronti dell'amministrazione, domanda di risarcimento danni per lesione dell'integrità psico-fisica, è necessario considerare l'illecito posto a base della pretesa. Deve stabilirsi se sia stata denunciata una condotta dell'amministrazione la cui idoneità lesiva possa esplicarsi, indifferentemente, verso la generalità dei cittadini e dei propri dipendenti, costituendo, in tal caso, il rapporto di lavoro mera occasione dell'evento dannoso, oppure se la condotta lesiva dell'amministrazione escluda qualsiasi incidenza verso soggetti non legati da rapporto d'impiego e le sia imputata la violazione di obblighi di protezione dei lavoratori, nel qual caso la responsabilità ha natura contrattuale conseguendo il danno a violazioni inerenti il rapporto di lavoro e condotte lesive nella gestione dello stesso.
L'azione risarcitoria proposta nel caso esaminato ha natura contrattuale perché finalizzata all'accertamento della responsabilità dell'amministrazione per la violazione di obblighi posti a carico del datore di lavoro, quale quello di informare il dipendente dei rischi connessi a determinate mansioni, di predisporre strumenti di protezione e di adottare le misure di prevenzione.
Il fatto costitutivo del diritto al risarcimento del danno deve essere individuato nell'insorgenza della patologia atteso che prima di tale momento non era ipotizzabile un danno risarcibile. Poiché la patologia del defunto è stata diagnosticata nel 2004, sussiste, secondo la Corte di Cassazione, la giurisdizione del giudice ordinario, in applicazione del D.Lgs. 165/2001 trattandosi di fatti verificatisi successivamente al 30 giugno 1998.
26/01/2015