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Illegittimo il licenziamento di chi usa documenti aziendali riservati per esercitare un diritto

Corte di cassazione, sentenza 20163 del 16 novembre 2012.

La Corte di cassazione, con la sentenza numero 20163, ha respinto il ricorso di una banca contro la pronuncia della Corte di appello di Catania che confermava l’accoglimento del ricorso di un dipendente contro il licenziamento intimatogli per abusivo impossessamento di corrispondenza e documentazione bancaria riservata. L’utilizzazione di materiali aziendali da parte del dipendente era stata considerata giustificata, in relazione alla condotta non corretta dei suoi superiori, alla quale egli aveva reagito per far valere i suoi diritti. Il lavoratore, che ricopriva anche l’incarico di rappresentante sindacale, aveva infatti denunciato i responsabili del proprio reparto per “comportamenti delittuosi”, e sebbene costoro erano stati assolti in sede penale, risultavano comunque responsabili di specifici comportamenti vessatori a suo danno. La Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo il comportamento del lavoratore perché aveva posto la documentazione a fondamento di una denuncia proposta unicamente al fine di far valere i propri diritti nonché a far emergere, anche per il suo ruolo di sindacalista attivo all’interno dell’azienda, condotte inadempienti e antisindacali da parte della datrice di lavoro. Le conclusioni rassegnate dalla Corte di Cassazione in questa recente pronuncia sono uniformi ai consolidati orientamenti della giurisprudenza, secondo cui non integra violazione dell’obbligo di fedeltà la utilizzazione di documenti aziendali finalizzata all’esercizio di diritti.

03/12/2012

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