Illegittime le disposizioni che condizionano le provvidenze per i ciechi al permesso di soggiorno di lunga durata
Corte Costituzionale, sentenza n. 22 del 2015.
La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge 388/2000, nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della pensione per i ciechi civili e della speciale indennità in favore dei ciechi parziali.
La Corte Costituzionale ha richiamato le precedenti decisioni sulla identica condizione ostativa della necessaria titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai fini del riconoscimento agli stranieri extracomunitari dell’indennità di accompagnamento e della pensione di inabilità.
Nel caso in cui vengano in rilievo provvidenze destinate al sostentamento della persona nonché alla salvaguardia di condizioni di vita accettabili per il contesto familiare in cui il disabile si trova inserito, qualsiasi discrimine fra cittadini e stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, fondato su requisiti diversi da quelli previsti per la generalità dei soggetti, risulta in contrasto con il principio di non discriminazione previsto dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. Tali principi trovano risalto in riferimento alle misure assistenziali rivolte a soggetti in gravi condizioni di salute, portatori di impedimenti fortemente invalidanti, la cui tutela implica il coinvolgimento di valori di rilievo costituzionale, a cominciare da quello della solidarietà.
La specificità dei connotati invalidanti renderebbe ancora più arduo giustificare, nella dimensione costituzionale della convivenza solidale, una condizione ostativa, inevitabilmente discriminatoria, che subordini al possesso della carta di soggiorno la fruizione di benefici intrinsecamente raccordati alla necessità di assicurare a ciascuna persona condizioni minime di vita e di salute.
Ove così non fosse, d’altra parte, specifiche provvidenze di carattere assistenziale, inerenti alla sfera di protezione di situazioni di inabilità gravi, verrebbero fatte dipendere, nel caso degli stranieri extracomunitari, da requisiti di carattere meramente temporale, del tutto incompatibili con l’indifferibilità e la pregnanza dei relativi bisogni.
09/03/2015