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Illegittima la sospensione del trattamento di malattia quando il medico di controllo non ha correttamente verificato il domicilio del lavoratore. Vittoria in Tribunale per lo Studio Legale Carozza.

Tribunale di Cassino, sentenza 227 del 2018.

Un dipendente di una società di produzione di accessori per cavi e componenti per le reti elettriche si assentava dal lavoro per malattia.

Durante il periodo di malattia il lavoratore riceveva una comunicazione dell’INPS che lo informava di essere risultato assente ad un controllo domiciliare.

L’interessato inoltrava all’INPS una nota con cui riferiva di essere sempre stato in casa durante il periodo di malattia. L’INPS, tuttavia, informava di non ritenere giustificabile l’assenza riscontrata alla visita di controllo.

Il lavoratore veniva affidato dal Patronato INAS di Caserta alle cure dell’avvocato Domenico Carozza per la tutela in giudizio.

Il legale proponeva ricorso al Tribunale di Cassino con cui veniva dedotte le esatte circostanze dei fatti: ovvero che il lavoratore non si era mai allontantato dalla residenza comunicata per il riposo durante il periodo di malattia. Un medico incaricato del controllo aveva bussato alla palazzina dove egli risiede con altri componenti della famiglia ma non aveva chiesto mai di Antonio, ovvero del lavoratore, ma di tale Franco: familiare convivente nello stesso stabile.

L’articolo 5 del decreto legge 643/1983 dispone che qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo.

La Giurispudenza da tempo sostiente che il lavoratore non può perdere il diritto all'indennità di malattia quando l'Inps, usando la normale diligenza, sarebbe stata in grado di esercitare correttamente il potere di controllo. Il medico di controllo deve impiegare una ragionevole cura e meticolosità nella ricerca del domicilio e del lavoratore stesso.

Il Giudice del Lavoro, nel corso del procedimento, ammetteva la prova per testimoni. I soggetti interrogati confermavano i fatti descritti dal lavoratore. Nessun medico si era presentato chiedendo dell’interessato. Un medico incaricato dall’INPS si era recato presso l’immobile della famiglia chiedendo però di un altro familiare convivente, anche egli lavoratore subordinato ma non presente proprio perché impegnato al lavoro.

Il Tribunale ha, quindi, accertato che l'Inps non aveva eseguito le opportune indagini per verificare la presenza del lavoratore presso il domicilio dichiarato e che il lavoratore non era mai stato assente dalla propria residenza durante il periodo di malattia.

Il Tribunale ha, allora, condannato l’INPS al pagamento in favore del lavoratore della indennità di malattia per il periodo certificato.

25 maggio 2018

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