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Illegittima la sanzione irrogata alla lavoratrice che, in malattia, aveva ritirato i buoni pasto. Vittoria in Tribunale per lo Studio Legale Carozza.

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sentenza 1841/2020.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha accolto il ricorso di una lavoratrice dell'ASL che aveva chiesto l'accertamento dell'illegittimità della sanzione disciplinare conservativa del rimprovero scritto irrogatale dall'ente datore di lavoro per aver ritirato personalmente, pur essendo in malattia e durante le fasce orarie di reperibilità, il blocchetto dei ticket mensa.

La dipendente aveva dedotto la genericità della sanzione e l’impossibilità di applicazione analogica del contratto collettivo nazionale per la dirigenza. La ricorrente, inoltre, aveva evidenziato di non aver mai avuto conoscenza della prescrizione ritenuta violata sulle modalità di ritiro del ticket mensa.

Per l'Azienda Sanitaria, invece, pur essendo l'assegnazione dei ticket per il pasto un diritto non comprimibile, la lavoratrice non avrebbe potuto ritirare i buoni perché la procedura prevede che il ritiro debba essere effettuato unicamente dal dipendente formalmente individuato dalla direzione.

Per il Giudice del Lavoro la contestazione prima, e l’irrogazione della sanzione poi, peccano irrimediabilmente di genericità dal momento che non viene individuata la fonte della procedura aziendale di ritiro dei buoni pasto asseritamente trasgredita dalla dipendente. Non è stato possibile, infatti, nel corso del procedimento giudiziario, verificare se l’invocata procedura di ritiro esista davvero, con quale decorrenza sia stata eventualmente adottata e se i dipendenti siano stati informati della stessa. Tale irrimediabile vizio della contestazione disciplinare, dunque, viola il diritto di difesa della lavoratrice poiché non le consente di verificare l’effettiva rilevanza disciplinare della condotta tenuta.

Infine, il Tribunale ha rilevato anche che la datrice di lavoro ha applicato, nell’irrogazione della sanzione disciplinare, disposizioni pattizie (codice disciplinare per il personale Dirigenziale) non riconducibili in alcun modo alla categoria di inquadramento della lavoratrice (coadiutrice amministrativa – categoria B).

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pertanto, ha dichiarato l’illiceità della sanzione disciplinare.

11 novembre 2020


 

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