Illegittima l'esclusione dalle prove del concorso per un breve ed ininfluente ritardo
TAR Lombardia, sentenza n. 928 del 2014.
Una dipendente dell’Asl partecipava al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura un posto di Collaboratore Professionale Sanitario. Con una nota l’Asl comunicava il luogo, il giorno e l’ora delle prove di concorso. Il giorno stabilito la lavoratrice si recava presso la sede concorsuale per sostenere la prova scritta. Alle ore 14,00 della medesima giornata venivano esposti i risultati, con l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, tra cui rientrava anche l'interessata. Nell’avviso era indicato che la prova pratica sarebbe iniziata alle ore 14,30. La lavoratrice veniva, quindi, colta da un malore che la costringeva ad allontanarsi e a ritornare presso la sede di concorso alle ore 14,50, ma la Commissione la estrometteva dalla prova.
La lavoratrice reclamava contro il provvedimento di esclusione.
Secondo il TAR, l’azione amministrativa deve essere ispirata al principio di proporzionalità, che consiste nel rispetto dell’equilibrio tra gli obiettivi perseguiti ed i mezzi utilizzati; esso limita nella misura più ridotta possibile gli effetti che possono prodursi sulla sfera giuridica dei destinatari di un provvedimento amministrativo.
Il rispetto di tale principio va verificato secondo la tecnica dei tre gradini: l’idoneità, la necessarietà e l’adeguatezza. L’idoneità è la capacità dell’atto a raggiungere gli obiettivi. Il principio di necessarietà orienta la scelta tra più mezzi idonei per individuare quello che incide meno negativamente per il singolo. L'atto deve essere, poi, tollerabile da parte del privato in funzione del fine perseguito (adeguatezza).
Il TAR ha ritenuto ingiustificata l'esclusione della lavoratrice dalla prova successiva del concorso.
La Commissione aveva comunicato alle ore 14,00 l’elenco dei candidati ammessi alla prova pratica e aveva fissato l’inizio delle prove dopo soli trenta minuti. L'interessata si era presentata presso la sede di concorso 20 minuti dopo l’orario fissato per l’inizio delle prove (alle ore 14,50), ma comunque prima dell’esecuzione degli adempimenti preliminari (sorteggio delle buste contenenti le prove e lettura della prova sorteggiata). La commissione aveva proceduto all’esclusione nonostante la prova pratica non fosse ancora iniziata.
Il comportamento della Commissione è stato ingiustamente penalizzante, in quanto l’amministrazione nonostante avesse fissato tempi di concorso rigidi ed eccessivamente ristretti, non ha permesso alla lavoratrice di partecipare all’ulteriore prova a causa di un ritardo, comunque, contenuto e soprattutto considerando che la prova pratica è iniziata alle 15,28 (dopo circa trenta minuti da quando è giunta presso la sede del concorso).
E' stato violato il principio di proporzionalità perché ben poteva l'interessata essere ammessa a partecipare alla prova pratica, non essendo quest’ultima ancora iniziata.
Il TAR ha ritenuto, tuttavia, di non poter annullare gli atti della gara che oramai si era conclusa anche perché il vincitore avrebbero subito incolpevolmente un pregiudizio. Quest'ultimo aveva, intanto, anche sottoscritto un contratto di lavoro a tempo indeterminato. L’eventuale annullamento della procedura selettiva non avrebbe potuto incidere sulla sorte del contratto quale svolgimento privatistico del rapporto di lavoro, in relazione al quale il Giudice amministrativo sarebbe sprovvisto di giurisdizione.
Il TAR ha ritenuto di accogliere la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance.
La risarcibilità della chance consiste nella ragionevole probabilità, già presente nel patrimonio del danneggiato, di conseguire un risultato economico utile, risultando sufficiente una prognosi concreta e ragionevole circa la possibilità di vantaggi futuri, invece impediti a causa della condotta illecita altrui.
Il comportamento illegittimo della Commissione ha realizzato una compromissione della chance di successo della lavoratrice: la stessa aveva superato due prove su quattro e si trovava a concorrere con soli cinque candidati.
Il TAR ha deciso che andasse risarcita la chance di successo illegittimamente compromessa, quantificando il danno in via equitativa, tenendo conto delle percentuali di successo desumibili con riguardo alla fase di avanzamento del concorso, al numero dei candidati in competizione ed al trattamento economico previsto per la posizione professionale messa a bando. Il TAR ha inteso indennizzare la lavoratrice con una somma di euro 10.000,00.
03/05/2014